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Legge di bilancio, industria 4.0 e macchinari: bonus spendibili in tre anni

Le spese sostenute dal 16 novembre 2020 consentono di accedere a crediti d'imposta più convenienti

di Luca Gaiani

I nuovi crediti d'imposta sugli investimenti previsti dalla legge di Bilancio 2021 si intrecciano con quelli già in vigore e impongono di individuare quale sia il bonus spettante. Ma non mancano criticità su cui sono in arrivo nuovi interventi normativi che potrebbero entrare già oggi in un decreto legge sul cuneo fiscale (come evidenziato negli articoli in pagina 3) . Dal canto loro, i commi da 1051 a 1063 della legge di Bilancio ripropongono, con caratteristiche più vantaggiose, gli incentivi per gli investimenti in beni strumentali, sia 4.0 che "ordinari" (esclusi immobili e autovetture), partendo dagli acquisti effettuati dallo scorso 16 novembre 2020, sovrapponendosi dunque con la coda degli investimenti agevolati dalla legge 160/2019, che scadrà il 30 giugno 2021. Intanto il Mise chiarisce che la comunicazione sugli incentivi usufruiti in forza della legge di Bilancio dello scorso anno, che ha esclusive finalità informative e non condiziona l'efficacia del bonus, potrà essere effettuata nel corso del 2021 dopo l'emanazione di un provvedimento direttoriale.

Agevolazioni in cinque blocchi
La manovra 2021 prevede vari crediti d'imposta per gli investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (con coda a giugno 2023) suddividendoli in cinque blocchi. Il primo riguarda gli investimenti in beni materiali "non-industria 4.0" (senza le caratteristiche dell'allegato A alla legge 232/2016) e in beni immateriali "non-industria 4.0" (senza le caratteristiche dell'allegato B alla legge 232/2016) effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (con coda al 30 giugno 2022 per "prenotazioni", cioè ordini e acconti del 20%, entro il 2021): spetta un credito d'imposta del 10% sul costo di acquisto calcolato su un massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali. Il credito è aumentato al 15% per strumenti tecnologici destinati al lavoro agile. Il secondo gruppo riguarda i medesimi investimenti di cui sopra effettuati tra l'1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con coda al 30 giugno 2023 in presenza di "prenotazioni" entro il 2022): il credito di imposta scende al 6% con un tetto di 2 milioni di euro di costo per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali. Gli investimenti di questi primi due blocchi riguardano anche i professionisti, mentre quelli successivi solo le imprese.

Beni «Industria 4.0»
Nel terzo blocco entrano i beni materiali «Industria 4.0» acquisiti tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (con coda al 30 giugno 2022 per "prenotazioni" entro il 2021): il credito di imposta è del 50% sul costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 30% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro. Il quarto blocco è costituito sempre dai beni «Industria 4.0» acquisiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con la solita coda al 30 giugno 2023 se vi sono "prenotazioni" entro il 2022): il credito di imposta scende al 40% sul primo scaglione di 2,5 milioni di euro, al 20% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e resta al 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro. Infine, trovano spazio gli investimenti in software «Industria 4.0» (allegato B alla legge 232/2016) effettuati nell'intero periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 se vi è "prenotazione" nel 2022): il credito di imposta è pari al 20% su un costo massimo di un milione di euro.

Compensazioni in tre anni
Il credito di imposta è compensabile in F24 in tre quote annuali di uguale importo a partire dall'anno di entrata in funzione o, per i beni «4.0», da quello di interconnessione (si attende il codice tributo). Per questi crediti, non si applica l'obbligo di attendere 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione (riposta a Telefisco 2020). Per i crediti del primo blocco, le imprese e i professionisti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni (nel 2019, come dovrebbe precisare il decreto-legge) possono effettuare la compensazione in unica soluzione. I nuovi crediti di imposta vengono in parte a sovrapporsi con le agevolazioni della legge 160/209 che coprono gli investimenti del 2020 (anche dopo il 16 novembre) e fino al 30 giugno 2021 ("prenotazioni" entro fine 2020). La misura più elevata dei nuovi crediti, unita alla compensazione in tre rate (anziché cinque), già dall'anno di entrata in funzione o interconnessione (e non da quello successivo) rende vantaggioso applicare il nuovo incentivo. Nella scelta tra quale norma applicare (ricordiamo che in fattura va riportato il richiamo alla agevolazione, anche mediante integrazione postuma da parte dell'acquirente; risposta a interpello 538/2020), va però verificato anche l'importo della spesa complessiva, perché ogni agevolazione (vecchia e nuova) ha un distinto plafond. Pertanto, qualora si superasse, tra 2020 e 2021, il tetto della nuova agevolazione, sarà opportuno spalmare gli investimenti tra l'una e l'altra norma potendo con ciò applicare la somma dei plafond. La legge di Bilancio 2021 non prevede preclusioni a far rientrare nella nuova norma (se lo si desidera) anche investimenti del primo semestre 2021 per i quali sono state fatte prenotazioni nel corrente anno. Questo aspetto potrebbe essere oggetto di nuovi interventi (molto probabilmente) in via normativa o interpretativa.

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