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Legittima la multa della polizia comunale: per il velox mobile non vale il limite del chilometro

É giusta la distanza di 250 metri tra cartellonistica e la pattuglia che rileva l'infrazione

di Federico Gavioli

È legittima la multa elevata dalla polizia municipale nei confronti di un automobilista con il velox mobile segnalato a pochi metri dalla rilevazione; il limite minimo di un chilometro vale solo per i velox a postazione fissa. La Cassazione, con l'ordinanza n. 26959/2022, ha rigettato il ricorso di un automobilista nei confronti del Comune.

Nel caso in esame il Tribunale, in accoglimento dell'appello di un Comune, aveva rigettato l'opposizione proposta da automobilista in relazione a una multa stradale elevata dalla polizia municipale. I giudici di primo grado, in particolare, dopo aver evidenziato che la strada percorsa era una «strada extraurbana con limite di velocità di 90 kmh», relativamente alla censura di omessa o inadeguata segnalazione dell'installazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità, hanno evidenziato che era sufficiente osservare che, nel verbale di accertamento, gli agenti accertatori della polizia comunale avevano dato atto di aver posizionato «la segnaletica mobile» (recante la dicitura «controllo elettronico della velocità) ad "una distanza di almeno 250 mi." e che gli stessi agenti avevano provveduto ad effettuare apposito «rilievo fotografico», prodotto in giudizio dal Comune, dal quale emergeva l'idoneità della segnaletica, sia per tipologia che per collocazione, a rendere edotti gli automobilisti della presenza del predetto sistema di rilevamento della velocità».

Osserva la Cassazione che le censure del ricorrente sono sbagliate perché:
• innanzitutto, il Comune nella comparsa di costituzione aveva espressamente dichiarato che l'apposito cartello di presegnalazione della postazione di rilevamento era stato allocato a circa 160-170 metri dall'apparecchiatura elettronica, sia come risulta dalla documentazione fotografica recante la sottoscrizione del Comandante della Polizia Locale la quale dimostra, con efficacia di prova legale, che, in realtà, la distanza effettiva tra il cartello di presegnalazione e lo strumento di rilevazione è di circa 150 metri;
• in secondo luogo, che, classificata la strada come "strada extraurbana principale", la distanza minima che deve intercorrere tra la segnaletica mobile e l'apparecchiatura di rilevazione dev'essere pari, a norma dell'articolo 79, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, a 250 metri.

L'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'articolo 142 del Codice della Strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente. Nel caso in esame, il rilevamento elettronico, alla luce di quanto accertato dal giudice di merito, è stato effettuato con apparecchio mobile manualmente approntato e fatto funzionare, per cui non doveva rispettarsi il menzionato limite di un chilometro, dovendosi, piuttosto, ritenere sufficiente, per il tipo di strada in cui era stato eseguito l'accertamento (classificata, come detto, come "strada extraurbana principale"), osservare una distanza solo "adeguata" dal punto di installazione dell'apparato a quello del concreto rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Il ricorso è , pertanto, respinto.

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