Il CommentoAmministratori

Lep, una scomposizione e una quantificazione difficili

di Ettore Jorio

Troppa carne sul fuoco sulla graticola del Governo, si rischia di bruciarla. Il Pnrr che fa le bizze, nel senso di essere sulla strada di diventare l'ennesima occasione mancata, in cerca di personale capace a metterci mano e del differimento dei termini da strappare all'Ue. Il Codice degli appalti che, con lo snellimento delle procedure e la ricodificazione del Ppp, potrebbe tornare utile, attraverso la capacità più performativa del privato, al superamento dei ritardi e dei gap che la burocrazia pubblica ha determinato. Il Ddl Calderoli in Parlamento, spesso confuso con il federalismo fiscale. Il conto alla rovescia iniziato da circa quattro mesi per l'istituita Cabina di regia per la definizione dei Lep e dei costi e fabbisogni standard da completare entro la fine dell'anno, pena commissariamento.

Una Pasqua non per tutti
Insomma, per il Governo ci vorrà tempo e impegno, tanto. Dovrà rinunciare a festeggiare la resurrezione, incagliato come sarà nel suo periodo di crocifissione. Dunque, una politica impegnata a tutto campo, con lo Stato e le Regioni a fare un gran lavoro per mettere insieme la individuazione dei Lep e la valorizzazione delle risorse finanziarie per sostenerli. Un itinerario tosto e pieno zeppo di difficoltà che, se non ben approfondite e risolte, potrebbe essere decisivo per l'esistenza dell'Esecutivo. Certamente, vitale per il regionalismo differenziato.

Da consumare preferibilmente entro il 31 dicembre 2023
La definizione dei Lep è, infatti, funzionale a conseguire due importanti risultati. Due traguardi mancati da 22 anni, fatta eccezione per i Lea afferenti alla attività sanitaria, individuati nel 2001 ed estesi anche all'assistenza sociale, di competenza anche dei Comuni, nel 2017. Il primo è quello di offrire, attraverso la loro individuazione qualitativa, l'elemento di pratica attuazione della Costituzione che li ha insediati nell'ordinamento per rendere esigibili i diritti civili e sociali.
Il secondo per fare in modo di dare concretezza a siffatti "prodotti" prestazionali da assicurare indistintamente alla collettività su tutto il territorio nazionale. É quanto sancito dall'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione revisionata nel 2001.
Tutto questo lavoro identificativo (l'an) è ovviamente propedeutico a valorizzare le risorse necessarie (il quantum), Lep per Lep, per garantire la loro resa alla collettività nazionale, a mente del cosiddetto federalismo fiscale attuativo dell'articolo 119 della Costituzione.
Uno schema di lavoro, tutto costituzionalmente sancito, che entra in gioco oggi più di ieri con il Ddl Calderoli, sull'attuazione dell'articolo 116, comma terzo della Carta, che vive in stretta complementarietà con la legge di bilancio per il 2023, più esattamente con l'articolo 1, commi 791-801. Quei precetti finalizzati a individuare, per fine anno, i Lep e i mezzi di sostenibilità finanziaria per materia o ambito di materie di legislazione concorrente, da applicarsi per tutte le Regioni, indipendentemente se richiedenti una maggiore autonomia legislativa di quella ordinariamente attribuita loro dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Non solo. Una siffatta individuazione dovrà altresì riguardare le venti materie residuali, ricadenti nella competenza esclusiva delle Regioni a statuto ordinario, nonché delle cinque di competenza esclusiva dello Stato (giudice di pace, norme generali dell'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) rivendicabili dalle Regioni, a mente dell'anzidetto comma terzo dell'articolo 116.
E ancora. Dovrebbe anche riguardare la gran parte delle ventisette materie rimanenti di competenza esclusiva dello Stato, specie nella parte in cui le funzioni amministrative investono trasversalmente tutti gli anzidetti ambiti argomentativi da erogare a cura del sistema autonomistico territoriale mediante Lep.

Una scomposizione e una quantificazione difficili
Fatta una simile considerazione spetterebbe pertanto al legislatore statale - collaborato in tal senso dalle Regioni a loro volta assistite dagli enti locali - fissare i livelli standard delle prestazioni, impegnato così ben oltre l'individuazione dei principi fondamentali delle materie, esclusive e concorrenti. Un tema, quello di determinare lo spessore prestazionale, che potrebbe investire le Regioni in senso esclusivamente e segnatamente rafforzativo del livello erogativo essenziale fissato dalla Stato. Un di più eventuale da sostenere con risorse proprie, diverse dai valori economici provenienti basati sui costi e fabbisogni standard assistiti, nell'eventualità di insufficienza di gettito fiscale regionale, dalla perequazione statale. Dunque, occorre a monte un gran lavoro di individuazione delle materie suscettibili di percezione mediante i Lep corrispondenti, ma soprattutto per circoscrivere e determinare gli standard simmetrici da assicurare a livello minimale ugualmente godibile dalla nazione nella sua interezza.
Scandire le materie e scomporle in segmenti prestazionali costituisce, per l'appunto, un compito ostico e complicato. Anzi complicatissimo e difficile, attese le numerose trasversalità e incidenze che alcune materie hanno per la loro peculiarità. Tra materie di competenza dello Stato (32), concorrente (20) ed esclusiva delle Regioni (20) sarà davvero difficile per la Cabina di Regia adempiere al suo impegno entro la fine dell'anno, ancorché limitato alle venti di competenza concorrente e alle cinque trasferibili alle Regioni.
Al riguardo, sarà necessario un gran lavoro di individuazione tra i principi fondamentali fissati dallo Stato tarsiare, tali da renderli esigibili per ogni livello di governo territoriale, il qualis e il quantum che costituiscono i componenti imprescindibili dei livelli essenziali delle prestazioni. In proposito, emergeranno difficoltà per molti versi quasi impossibili da superare su come suddividere le diverse performance riferibili ad ogni singola materia o gruppi di materie, tenendo conto che tra queste ce ne sono tantissime interdipendenti da altre e comunque tra di loro inscindibilmente connesse. Basti pensare, solo per fare due esempi: alla sanità, connessa strettamente con l'assistenza sociale e la alimentazione e interdipendente dalla istruzione, dall'ambiente, dalla ricerca e dalla rete dei trasporti locali, così come dal governo del territorio, a sua volta connesso con l'edilizia, l'urbanistica e il turismo nonché interdipendente dalla salvaguardia ambientale, dalla difesa del suolo e prevenzione dai rischi naturali, la tutela delle acque e dei porti.