Personale

Limiti di spesa di personale validi anche con il decreto Assunzioni

Le norme sul contenimento non sono state abrogate dai nuovi meccanismi di calcolo degli spazi finanziari

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di Gianluca Bertagna

Le norme sul contenimento della spesa di personale non sono state abrogate – né implicitamente, né esplicitamente – dai nuovi meccanismi di calcolo degli spazi finanziari da destinare a nuove assunzioni contenuti nel decreto ministeriale del 17 marzo 2020. È questa la principale conclusione a cui approda la Corte dei conti della Lombardia con la delibera n. 164/2020 dopo che il sindaco di un Comune ha evidenziato il pericolo di incompatibilità tra il possibile ampliamento delle assunzioni e il rigoroso rispetto di un limite alla spesa di personale complessiva.

La questione, peraltro, si può anche riassumere in un altro modo: se un ente ha diversi spazi assunzionali, ma non rispetta il contenimento delle spese di personale in valore assoluto, può comunque assumere?

Da diversi anni, ormai, i Comuni hanno un doppio binario per poter capire quante assunzioni realizzare in un anno. Da una parte c'è l'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006 che impone, ciascun esercizio, di non superare rispettivamente la media 2011/2013 o l'anno 2008 sommando tutte le spese di personale di competenza. Negli anni, questo aggregato è stato analizzato fino a giungere a definire una quota "lorda" e una quota "netta" ottenuta escludendo dal calcolo alcune voci e tipologie lavorative. Questa è sempre stata ritenuta la regola principale in materia di programmazione dei fabbisogni degli enti locali.

Dall'altra parte, invece, sono stati previsti anche precisi vincoli quantitativi alle assunzioni. Fino al 20 aprile di quest'anno il numero di assunzioni possibili derivava dalla spesa dei dipendenti cessati nell'anno precedente. Con il decreto ministeriale del 17 marzo 2020 è, invece, introdotto un sistema di calcoli che si basa sugli spazi di bilancio rispetto al rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità. Più il rapporto è basso, più ci sono margini assunzionali.

In sintesi, come ci ricorda la Corte, le norme introdotte dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 individuano i criteri per stabilire quando e in che misura i Comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato, mentre le norme dettate dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 296/2006 fissano i limiti alla spesa complessiva del personale in un'ottica di contenimento della stessa. Proprio perché esistono questi due diversi ambiti di applicazione si giunge alla conclusione che «non è configurabile alcuna abrogazione implicita della vecchia disciplina ad opera della nuova».

Va, però, evidenziato che nel Dm del 17 marzo 2020 è contenuta la possibilità di superare i limiti alle spese di personale solamente per gli enti virtuosi (bassa percentuale di incidenza nel rapporto di cui sopra) e solo qualora questi enti procedano ad assumere utilizzando la «maggior spesa» concessa dal decreto stesso. Non tutte le assunzioni, quindi, disposte dal decreto sono in deroga al comma 557 o 562, ma solo quelle realizzate con i maggiori spazi in più consentiti dalla norma.

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