Appalti

Manca l'offerta economica: inammissibile il soccorso istruttorio anche se a video è stato indicato il ribasso

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di Antonio Nicodemo

L’incompletezza dell’offerta economica non può essere oggetto di sanatoria mediante soccorso istruttorio. Detta regola non trova eccezioni anche quando l’offerta non è stata allegata ma a video è stato inserito il ribasso.
Tanto viene stabilito dal Tar Lazio con la sentenza n. 2076 pronunciata dalla Sezione I lo scorso 17 febbraio.
Più nel dettaglio per il Giudice amministrativo romano anche se il concorrente in una gara ha inserito gli elementi dell’offerta economica nella schermata dedicata all’offerta, la mancata allegazione del modulo dell’“offerta economica” non si può configurare come una carenza di elemento formale della domanda che sarebbe - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83, comma 9, Dlgs 50 del 2016 - soggetta a soccorso istruttorio, ma configura proprio un vizio sostanziale dell’offerta e, pertanto, non soggetto a tale istituto.

I fatti di causa
In una gara da gestire con strumenti telematici indetta dall’Anas, un concorrente, pur avendo inserito gli elementi dell’“offerta economica” nella schermata video, non ha allegato il “modulo offerta”, avendo erroneamente inserito un file totalmente estraneo alla gara. Per tale ragione detta impresa è stata esclusa dalla procedura.
Viene in rilievo nella vicenda in esame altresì che la lex specialis di gara stabiliva che «Nella sezione “Busta economica” della Richiesta di Offerta (Rdo) presente sul Portale acquisti Anas, il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato».

L’iter logico argomentativo seguito dal Tar
Per il Tar Lazio in un caso come quello in esame la presenza nella schermata degli elementi riguardanti l’“offerta economica” non è sufficiente a ritenere allegata l’offerta stessa.
Più nel dettaglio secondo il Giudice amministrativo romano se pure nella schermata video risultano indicati il ribasso unico percentuale, la stima dei costi per la sicurezza e la stima dei costi della manodopera, tuttavia manca l’allegazione di un documento che abbia il contenuto del modulo richiesto dalla stazione appaltante a pena di esclusione, nelle cui 5 pagine erano contemplate una serie di dichiarazioni di impegno e accettazione da parte dell’offerente, nonché la sottoscrizione in solido di tutti i componenti del raggruppamento, con la conseguenza che tali dichiarazioni risultano chiaramente omesse da parte del Rti ricorrente.
Per gli effetti – secondo il Tar – correttamente la Commissione ha ritenuto che «La mancata produzione, quindi, del documento in questione, non si può configurare come una carenza di elemento formale della domanda che sarebbe - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83, comma 9, Dlgs n. 50 del 2016 - soggetta a soccorso istruttorio, ma configura proprio un vizio sostanziale dell’offerta e, pertanto, non soggetto a tale istituto».

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