Appalti

Mims, responsabile unico tenuto a validare il progetto con propria determinazione

Il Rup non può più limitarsi a sottoscrivere il provvedimento di valutazione

di Stefano Usai

Il Mims, con il parere n. 1333/2022, ha chiarito che, in base all'articolo 48, comma 2, del Dl 77/2021, il Rup non può più limitarsi a solamente a sottoscrivere il provvedimento di valutazione del progetto ma deve adottare una propria determinazione.

Il caso
All'ufficio di supporto viene posta la questione della corretta interpretazione della disposizione "emergenziale" introdotta con l'articolo 48 del Dl 77/2021 il cui comma secondo prevede che per ogni procedura d'acquisto deve essere nominato un responsabile unico che – e ciò costituisce una novità rispetto alle norme precedenti -, «con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Su questo inciso si innestano i quesiti.
Il primo è destinato ad ottenere il chiarimento se tale norma abiliti ogni Rup, a prescindere dalla circostanza che coincida con il dirigente o con il titolare di posizione organizzativa e quindi con il responsabile del servizio (negli enti privi di dirigenti), ad adottare un provvedimento a valenza esterna o se, nel caso in cui appunto non vi sia detta coincidenza il Rup debba limitarsi esclusivamente a predisporre la proposta di determinazione per il soggetto competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 241/1990.
Secondo questa disposizione il responsabile del procedimento senza poteri gestionali - perché non coincide con il dirigente/responsabile - non può adottare atti a valenza esterna ma li deve rimettere alla firma del soggetto dotato di tali prerogativa.
Ulteriori questioni poste con il quesito, che invero sono rimaste senza risposte, hanno avuto riguardo al fatto se si possa ritenere (o meno) «obbligatorio che il RUP coincida con il Dirigente del Servizio ovvero sia titolare di una Posizione Organizzativa (P.O.) per poter adottare le determinazioni ai sensi del citato art. 48» e, nell'ipotesi in cui non sia né dirigente né titolare di posizione organizzativa «ma sia un "Istruttore Direttivo Tecnico" categoria "D"» se sia «opportuno che questo possieda una particolare posizione economica (ad es. D3, D4, D5 o D6)».

Il riscontro
In relazione alla prima questione, l'ufficio di supporto precisa che la norma citata «fa espressamente salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del Codice, così confermando che l'attività di verifica della progettazione debba continuare ad essere svolta dai soggetti elencati dal Codice». Secondo l'ufficio la maggior novità introdotta dalla norma in parola è che il Rup non può più limitarsi a sottoscrivere il provvedimento di validazione del progetto ma «approvarlo mediante propria determinazione adeguatamente motivata».
A questa puntualizzazione si aggiunge una sottolineatura - probabilmente non totalmente condivisibile - secondo cui se il nuovo dato normativo venisse interpretato in coerenza con quanto previsto nella legge 241/1990, articolo 6, comma 1, lettera e)) si creerebbe un «evidente contrasto con le finalità di accelerazione e snellimento delle procedure sottese al D.L. n. 77/2021». La disposizione, pertanto, della legge 241/1990 potrebbe, in queste situazioni di emergenza costituire una sorta di ostacolo alla velocizzazione delle procedure.
Se da questa precisazione sembra emergere che il responsabile del procedimento, nei procedimenti amministrativi contrattuali, pur privo di competenze «a valenza esterna» può adottare atti che impegnano l'amministrazione (ed è parere sostenuto dalla giurisprudenza e dall'Anac, sul punto si richiama il bando tipo n. 1/2021) la considerazione espressa in conclusione del parere sembra lasciar spazio ad una diversa riflessione.
Il parere, infatti, sintetizza che «Alla luce delle considerazioni che precedono>> si può ritenere "che l'art. 48» citato «nell'ambito delle procedure PNRR/PNC, introduca una disciplina che trova i propri punti qualificanti nella designazione di un responsabile unico del procedimento preposto (e, come tale, competente) a validare ed approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, ferme restando le previsioni dell'art. 26, comma 6, del Codice, in relazione all'attività di verifica».
Il riferimento a un Rup «competente», se correlato alla disposizione della legge 241/1990, sembra indurre a pensare che il responsabile unico possa essere individuato solo nell'ambito della dirigenza o, laddove questa non sia presente, con riferimento ai titolari di posizioni organizzative (e quindi con poteri a valenza esterna).
L'ultimo inciso, contenuto nel quesito, ovvero se il Rup debba avere una certa categoria e posizione economica, è bene annotare che dalle linee guida Anac n. 3, dedicate al responsabile unico, non sembra emergere alcun vincolo specifico se non la necessità che il soggetto nominato a presiedere il procedimento abbia titoli ed esperienza adeguate all'incarico affidato.

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