Modifica unilaterale del contratto decentrato, non è antisindacale se l'ente ha «sollecitato» le rappresentanze
Le amministrazioni pubbliche possono rivedere i contratti decentrati anche in modo unilaterale a condizione che sollecitino i soggetti sindacali a dare corso unitariamente all'esame e alla revisione di queste clausole. Rispettando questa indicazione metodologica generale non matura la condotta antisindacale. É questo l'importante principio fissato dal decreto n. 5284/2020 con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato un ricorso per condotta antisindacale avanzato a seguito della decisione del Comune di Venosa di rivedere unilateralmente le previsioni dettate dal contratto decentrato in materia di progressioni economiche e di flessibilità dell'orario di lavoro.
Siamo in presenza di un principio molto importante, che offre una lettura estensiva delle disposizioni del Dlgs 165/2001 sulla cosiddetta deliberazione unilaterale in luogo della contrattazione decentrata. La pronuncia consegna inoltre degli strumenti ulteriori alle amministrazioni che non vogliono applicare clausole di contratti decentrati di dubbia legittimità.
Vengono in primo luogo ricordati i principi dettati dalla sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 5295/1997 e della sezione lavoro della stessa Cassazione n. 13762/2014: per queste sentenze la condotta antisindacale prescinde dalla volontà dichiarata del datore di lavoro di ledere le prerogative dei soggetti sindacali, essendo sufficiente che il comportamento concretizzi la lesione, per cui non occorre un accertamento analitico dei singoli atti adottati. Conta il dato di fatto e non la componente psicologica.
Nel caso specifico, il fatto che il Comune non abbia dato applicazione alle previsioni del contratto decentrato sulle progressioni economiche e le abbia modificate con una decisione unilaterale, non può essere considerato come un elemento sufficiente a integrare la condotta antisindacale. E ciò perché l'ente, prima di adottare questo provvedimento unilaterale, ha convocato i soggetti sindacali, cioè le organizzazioni che hanno firmato il contratto nazionale e la Rsu, per riaprire le trattative. Il fatto che i soggetti sindacali non abbiano aderito alla richiesta del Comune non può essere considerato come un elemento che inibisce all'ente di proseguire nel percorso della revisione del Ccdi. Al riguardo è sufficiente dimostrare che nel merito le argomentazioni «dell'ente comunale erano meritevoli di una riapertura della trattativa», come lo sono ad esempio quelle basate sulla presunta illegittimità del contenuto della norma contenuta nel contratto decentrato integrativo.
La censura di condotta antisindacale è stata egualmente rigettata dalla sentenza per le iniziative assunte dall'ente in materia di flessibilità dell'orario di lavoro, senza rispettare le indicazioni del contratto decentrato. Anche in questo caso il Comune aveva informato i soggetti sindacali per avviare il confronto, che costituisce per il contratto la forma di relazione sindacale da utilizzare in questa materia, a prescindere da quanto effettivamente disciplinato dal contratto decentrato. E questa sollecitazione non aveva avuto alcuna risposta da parte dei soggetti sindacali.
Il decreto del Tribunale di Potenza