Monitoraggio del lavoro flessibile e aggiornamento del sistema di valutazione della performance, al «via» i primi adempimenti dell'anno
Entro il 31 gennaio le pubbliche amministrazioni sono chiamate, con il coinvolgimento degli organismi o dei nuclei di valutazione, a redigere il rapporto informativo
Entro il 31 gennaio le pubbliche amministrazioni sono chiamate, con il coinvolgimento degli organismi o dei nuclei di valutazione, a redigere il rapporto informativo sull'utilizzo delle diverse tipologie di lavoro flessibile.
L'adempimento è stato introdotto con l'articolo 36, comma 3, del Dlgs n. 165 del 2001, il quale prevede che al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile le amministrazioni redigano un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione.
La stessa norma dispone che le informazioni siano inviate anche alla Funzione pubblica, ma dopo una piccola parentesi nella piattaforma «MagellanoPa» e alcuni annunci sul suo approdo nel portale «Lavoropubblico.gov.it», di fatto ad oggi si sono perse le istruzioni operative.
In assenza di precise indicazioni da parte della Funzione pubblica, si può comunque raccomandare agli enti che la predisposizione del rapporto avvenga ugualmente, come anche la relativa comunicazione agli organismi o ai nuclei di valutazione, i quali dovranno tener conto di eventuali criticità anche per la valutazione dell'operato dei dirigenti. Ricordiamo, infatti, che il comma 3, dell'articolo 36 del Dlgs n. 165 del 2001 stabilisce che al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.
Un altro aspetto caratterizzante l'inizio esercizio riguarda il sistema di misurazione e valutazione delle performance.
L'articolo 7 del Dlgs n. 150 del 2009 richiede un aggiornamento annuale dello stesso previo parere dell'organismo o nucleo di valutazione. Su tale disposizione, poi, il Dipartimento della Funzione pubblica ha diffuso la circolare n. 9/2019.
L'adozione di un sistema di valutazione o di una sua modifica dovrebbe essere sempre tempestiva nel corso dell'esercizio affinché i soggetti abbiano consapevolezza degli elementi che concorreranno alla propria valutazione.
Ovviamente non è necessario che un sistema vada modificato obbligatoriamente tutti gli anni.
La finalità della previsione normativa è quella di suggerire e invitare le amministrazioni ad avere strumenti aggiornati anche con le novità del momento (si pensi, ad esempio, al nuovo ordinamento professionale introdotto dall'ultima tornata contrattuale, che entrerà in vigore dal prossimo 1° aprile).
Vanno, infine, ricordati altri due aspetti.
L'eventuale modifica del sistema di misurazione e valutazione è soggetta a parere vincolante dell'organismo o nucleo di valutazione (articolo 7, comma 1, del Dlgs n. 150/2009) ed è necessario procedere al confronto con le rappresentanze sindacali solamente se cambiano i criteri generali degli stessi sistemi (articolo 5, comma 3, lettera b) del contratto del 16 novembre 2022).