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Multa illegittima se non riporta gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l'autovelox

La mancata indicazione nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio

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di Federico Gavioli

Può essere annullata la multa, per un'infrazione rilevata da un autovelox, elevata senza la presenza delle forze dell'ordine, se la contestazione non riporta gli estremi del decreto prefettizio che contiene l'elenco delle strade in cui è possibile utilizzare questo strumento di controllo. Questa la motivazione con cui la Corte di cassazione, con la sentenza n. 623/2021, ha accolto il ricorso di un automobilista nei confronti di un Comune.

Il contenzioso
Un automobilista ha impugnato la sentenza del Tribunale in relazione alla multa elevata da un Comune per la violazione dell'articolo 142, comma 8 del Codice delle strada per eccesso di velocità.
Il Tribunale ha dibattuto il motivo in base al quale il Giudice di pace ha sancito l'annullamento del verbale, motivo rigurdante il difetto di motivazione del verbale notificato dal Comune per omessa indicazione di qualsiasi riferimento degli estremi del decreto prefettizio (articolo 4, della legge 168/2002) di individuazione delle strade dove è consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici, senza obbligo di contestazione immediata.
L'automobilista avverso la sentenza sfavorevole è ricorso in Cassazione, con una serie articolata di motivazioni.

La sentenza della Cassazione
La Cassazione ha osservato che, come correttamente già ritenuto dal Giudice di prime cure, nel verbale di contestazione opposto non era riportato alcun riferimento al necessario decreto prefettizio (articolo 4, legge n. 168/2002) di individuazione delle strade dove è consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici, senza l'obbligo di contestazione immediata.
Il rilievo è stato dirimente per il ricorso ed è stato logicamente decisivo in quanto la violazione del suddetto obbligo (non rilevata dal Tribunale) finirebbe per consentire un illegittimo e arbitrario potere, da parte della Pa e dei suoi addetti, di installare autovelox illimitatamente.
Per di più il ministero dell'Interno ha da tempo chiarito con la circolare del 3 ottobre 2002, interpretativa ed esplicativa dell'articolo 4 del Dl 121/2001, che l'ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento così come classificate dall'articolo 2, del Codice della strada.
Ne consegue che nelle strade non rientranti, come quella oggetto del verbale di contestazione, fra quelle classificate come E ed F dall'articolo 2 citato, è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione a usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità.
E questo per la logica conseguenza del fatto che sulle arterie stradali minori sarebbe sempre possibile, senza compromissione della sicurezza stradale, l'intervento diretto degli organi di polizia e la contestazione immediata delle violazioni.
Per la Corte di cassazione era, quindi, necessaria l'esistenza e l'indicazione nel verbale del decreto prefettizio.
Richiamando un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, relativa a un caso analogo, la Cassazione dopo aver affermato la necessità del provvedimento prefettizio in questione, ha confermato inoltre che «la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell'opposizione».
La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso dell'automobilista.

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