Nei Comuni la decisione spetta al consiglio
L’atto ha valore regolamentare e ha bisogno di conseguenza del parere dei revisori
Si discute tra gli operatori sulla procedura per la non adesione dello stralcio parziale dei crediti comunali. I dubbi riguardano la tipologia di atto, di giunta o di consiglio, e se occorra o meno il parere dei revisori.
Il comma 229 prevede che l’ente creditore possa stabilire di non applicare lo stralcio parziale con provvedimento adottato entro il 31 gennaio «nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti» e comunicato, entro la stessa data, all’agente della riscossione. La formula non è nuova, perché è simile a quella dell’articolo 6-ter del Dl 193/2016 (e prima dall’articolo 13 della legge 289/2002) ed è necessitata dalla diversità degli enti interessati, che deliberano nelle loro materie con forme diverse. Ma nei Comuni quale atto si adotta “normalmente” sui tributi? La risposta non è ovvia, perché le regole sono spesso affiancate da eccezioni.
Il consiglio ha competenze su «istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote». Quindi i regolamenti sono di competenza consiliare, le delibere su aliquote e tariffe sono competenza della giunta; tranne che per Imu e Tari, per le quali tutto è di competenza consigliare.
L’articolo 52 del Dlgs 446/1997, disciplina poi la potestà regolamentare del comune con riferimento alle proprie entrate, anche tributarie, salvo che per gli elementi strutturali del tributo, quali soggetti passivi, oggetti imponibili e aliquote massime.
Con la delibera di «non adesione» allo stralcio parziale il Comune decide di non concedere lo sconto su sanzioni e interessi per i propri atti di accertamento. Quindi, l’oggetto della decisione attiene alle sanzioni tributarie e agli interessi, materia di norma sottratta alla potestà regolamentare, salvo, anche in questo caso, le eccezioni di legge, quale l’articolo 50 della legge 449/1997, per cui «nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie» i Comuni possono prevedere la possibilità di riduzione delle sanzioni. Nell’Imu il comma 775 della legge 160/2019 prevede la facoltà del Comune di «deliberare con il regolamento circostante attenuanti o esimenti», nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
È quindi evidente che la competenza sullo stralcio parziale sia del consiglio, che la delibera abbia valore regolamentare, e che, di conseguenza, sia necessario il parere dell’organo di revisione, competente ex articolo 239 del Tuel per le proposte di regolamento relative all'applicazione dei tributi.
Occorre anche inviare la delibera al Mef, ex articolo 13, comma 15 del Dl 201/2011, e poco importa se lo stralcio coinvolge entrate patrimoniali.