Nei preventivi gli avanzi del fondone ma non quelli dei ristori di spesa
Entro domani i conti 2022 e la certificazione sul 2021 che misura le quote liberabili
Il bilancio di previsione 2022/24 da approvare entro domani può contare sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero e da Covid. Le novità normative delle ultime settimane ampliano le opzioni per gli equilibri di bilancio, ma ogni ente deve prestare attenzione alle regole.
La prima concessione arriva dall’articolo 13 del Dl 4/2022, modificato dall’articolo 37-ter del Dl 21/2022, che consente l’utilizzo degli eventuali avanzi Covid generati dalle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-21 per la copertura delle maggiori spese per energia elettrica (e non per tutte le utenze). La somma finanziabile con gli avanzi Covid va calcolata confrontando la spesa dell’esercizio 2022 con quella del 2019, al netto delle assegnazioni statali per ogni ente.
L’importo disponibile si ricava dalla certificazione Covid-19 riferita al 2021 (in scadenza il 31 maggio) nella quale Comuni, Province, Città metropolitane e unioni di Comuni indicano l’esatto importo dell’avanzo Covid, da riportare fra i vincoli di legge dell’allegato A/2 al rendiconto. Non sono invece utilizzabili i ristori di spesa, che vanno iscritti fra i vincoli da trasferimenti e mantengono le proprie finalità originarie. Possono avvalersi di questa facoltà anche gli enti in disavanzo, grazie alla deroga introdotta per i fondi Covid. Anche le amministrazioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2021 possono applicare queste quote presunte del risultato di amministrazione 2021. Sono invece esclusi gli enti che hanno già utilizzato per l’emergenza Covid i fondi straordinari assegnati.
La ricerca degli equilibri di bilancio si avvale poi dell’utilizzo della quota libera dell’avanzo. In virtù dell’articolo 40, comma 4, del Dl 50/2022, in via eccezionale esolo per il 2022 gli enti locali possono infatti approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera del risultato di amministrazione, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.
Quest’ultima leva non può invece essere utilizzata dalle amministrazioni in disavanzo, né dagli enti che non hanno approvato in consiglio il rendiconto 2021 (il cui termine è scaduto il 30 aprile).
Resta in dubbio la possibilità di finanziare le maggiori spese di energia elettrica 2022, al netto delle specifiche assegnazioni statali, con i proventi da oneri concessori.
Questa facoltà sarebbe rinvenibile dalla lettura della Nota di Anci, esplicativa delle novità introdotte dal DL 21/22. La modifica operata dall’articolo 37-ter del Dl 21/22 , in quanto estesa anche all’articolo 109, sesto comma, del Dl 18/2020, lascerebbe infatti intendere una deroga alle modalità di utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie.
Sul punto, in considerazione dell’importanza della questione ai fini degli equilibri di finanza pubblica, sarebbe molto utile un chiarimento ufficiale. Insieme al bilancio di previsione, il 31 maggio, scade infine il termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva.