Nella Pa incarichi esterni solo con gara e in casi eccezionali
La posizione restrittiva è espressa dalla Corte dei conti sezione regionale per la Lombardia
Le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno. Questa è la posizione restrittiva della Corte dei conti sezione regionale per la Lombardia, deliberazione n. 3/2021.
Tuttavia, al verificarsi dei casi eccezionali, le amministrazioni che intendono affidare incarichi di collaborazione esterna lo devono, innanzi tutto, in base all'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007 n.244, sostituito dall'articolo 46, comma 3, del Dl 25 giugno 2008 n. 112, disciplinare nel regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, fissando, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, da applicarsi a tutte le tipologie di prestazioni. Queste disposizioni regolamentari, vanno trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
I presupposti di legittimità per il ricorso a incarichi di collaborazione sono specificamente enucleati dall'articolo 7 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 che al comma 5-bis sancisce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. Al successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, vengono individuati i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo. Detti presupposti sono individuati: nell'oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; nell'accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno; nella temporaneità ed alta specializzazione della prestazione; nella preventiva determinazione della durata, dell'oggetto e del compenso della collaborazione. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione dell'organo di revisione (Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, delibere nn. 231/2009 e 506/2010).
Inoltre, la Sezione regionale ricorda che, in base all'articolo 15 del Dlgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso ed è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto.
Inoltre la Corte segnala come, per effetto dell'articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 165/2001, gli incarichi di natura «coordinata e continuativa» siano ormai vietati alle pubbliche amministrazioni.
E, infine, l'assegnazione degli incarichi deve conformarsi alle regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento. A differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici le modalità di affidamento non mutano in ragione dell'importo dell'incarico da conferire. Con la conseguenza che qualunque incarico, a prescindere dal suo importo, può essere conferito solo dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un'adeguata pubblicizzazione del relativo avviso. Le deroghe al principio concorsuale hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali «procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale» (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014).