Nessun rimborso per gli assessori in più nei Comuni
Nessun rimborso per gli assessori in più nei Comuni
Il rimborso relativo all'aumento delle indennità degli amministratori locali, in base al comma 586 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) nei Comuni appartenenti alla fascia demografica da 3.001 a 10.000 abitanti, non coprirà il costo sostenuto dal Comune relativo agli assessori in più, previsti dall'articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Legge Delrio). È quanto si può ricavare dai chiarimenti forniti dal ministero dell'Interno con il comunicato del 9 gennaio scorso.
Il comma richiamato, modificando la vecchia disciplina dettata dal Dl 138/2011, ha elevato il numero di componenti del consiglio comunale e il numero di assessori, prevedendo che:
• per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
• per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.
Il successivo comma 136, come integrato dall'articolo 19, comma 1, lettera d), del Dl 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, ha prescritto che i Comuni interessati provvedono, prima di applicare la disposizione, a rideterminare, con propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti e che, ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del Tuel.
Nell'elenco delle voci escluse non erano state ricomprese le indennità di funzione degli amministratori locali.
Il Viminale, con la circolare esplicativa n. 6508 del 24 aprile 2014, aveva confermato le voci escluse sopra indicate.
L'esclusione delle indennità degli amministratori locali dal parametro di riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa è giunta in via pretoria con la giurisprudenza nomofilattica della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, e, a seguire, altre sezioni regionali di controllo si sono conformate alla pronuncia delle Autonomie.
Il ministero dell'Interno, quindi, con le indicazioni da ultimo fornite con il comunicato sulle modalità applicative degli incrementi alle indennità degli amministratori locali previste dalla Legge di Bilancio 2022, appare confermare, le indicazioni già fornite in precedenza, che non consideravano tra le voci escluse dal principio dell'invarianza le indennità degli amministratori locali.