Urbanistica

Installazione senza permessi per la pergotenda retrattile

Tar Lazio: non servono titoli edilizi perché il carattere mobile esclude che la copertura e la chiusura perimetrale presentino elementi di fissità, stabilità e permanenza

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di Massimo Frontera

La tenda retrattile può essere inclusa nella "famiglia" della pergotenda ed essere classificata come edilizia libera. Questa la conclusione del Tar Lazio che aggiunge un ulteriore tassello alla prolifica giurisprudenza che si è occupata di questo manufatto. Lo stesso Tar Lazio, al termine delle sue argomentazioni, sottolinea la «non agevole individuazione dei limiti entro i quali le pergotende possano farsi rientrare nel regime dell'edilizia libera».

La controversia - che il Tar Lazio risolve a favore del ricorrente con la pronuncia n.9339/2023 pubblicata lo scorso 1 giugno - ha per oggetto una struttura che il residente del Comune di Roma ricorrente descrive come «pergotenda in alluminio coperta da telo in pvc retrattile di m 3,00 x 4,00 x h da m 2,50 a 2,90 circa, poggiante su intelaiatura ancorata per un lato alla parete esterna dello stabile, posizionata su una pedana di materiale leggero di m 3,00 x 4,00 x h 0,20 circa. Sui tre lati sono apposti dei pannelli in Pvc trasparenti avvolgibili».

Secondo il comune di Roma la struttura non rientra nell'edilizia libera bensì configura un intervento di riqualificazione edilizia realizzato senza titolo. L'Ente ne ordina pertanto la rimozione o, in caso di inerzia, la demolizione. Come diceva, il ricorso dell'interessato è stato accolto. Preliminarmente i giudici della Seconda Sezione Stralcio del tribunale amministrativo classificano la struttura come «pergotenda retrattile». E poi ricordano che in una circolare del 2012 (n.19137 del 9 marzo) il Comune ha incluso tra gli interventi di edilizia libera anche le «strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa».

Nella stessa circolare citata si fornisce la seguente definizione di pergotenda: «struttura di arredo, installata su pareti esterne dell'unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituita da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione».

Descrizione che i giudici ritengono compatibile con la struttura oggetto del contenzioso, in quanto «non presenta opere murarie»; inoltre «la struttura è in alluminio e la tenda è costituita da telo in pvc retrattile di modeste dimensioni che poggia su un'intelaiatura ancorata per un lato alla parete esterna dello stabile, posizionata su una pedana di materiale leggero. Sui tre lati della struttura sono apposte tende in plastica P.V.C. anch'esse retrattili che possono essere movimentate manualmente su apposite guide scorrevoli e che possono essere chiuse o aperte mediante appositi occhielli».

Nessun dubbio pertanto sul fatto di avere a che fare con una struttura corrispondente ai requisiti dell'edilizia libera. Peraltro, «il carattere retrattile della tenda - si sottolinea nella sentenza - esclude che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza presenti elementi di fissità, stabilità e permanenza; pertanto, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie. Ciò resta escluso, inoltre, in considerazione della tipologia dell'elemento di copertura e di chiusura, il quale è una tenda in materiale plastico, privo pertanto di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione».

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