Niente concorsi per chi ha superato i limiti di età per l'uscita
A prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo indeterminato o a tempo determinato
Il compimento del sessantacinquesimo anno di età costituisce il limite per l'ammissione a una procedura concorsuale pubblica di reclutamento di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato? La soluzione del rebus arriva direttamente dal dipartimento della Funzione pubblica con il parere DFP-0076140-P-15/11/2021, diffuso sul proprio sito istituzionale lo scorso 26 gennaio.
In primo luogo, i tecnici della Funzione pubblica tracciano il perimetro regolamentare cui trovare la soluzione alla problematica esposta.
L'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ha ribadito la vigenza dei limiti ordinamentali anche a seguito dell'introduzione del nuovo sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del Dl 201/2011, che, come noto, ha elevato i requisiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia (a oggi 67 anni), comportando di fatto la necessità di superare i 65 anni di età per poter maturare tale diritto.
L'analisi si posta poi alla previsione contenuta nell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici. Quest'ultima disposizione, si legge nel parere, non può incidere sulla vigenza del limite di età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti, il quale, continuando a operare, non può consentire l'assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato che abbia, appunto, superato questa età.
In sintesi, se il soggetto ha superato il limite anagrafico relativo all'ordinamento per il quale intenda concorrere non potrà partecipare al concorso, né essere oggetto di una nuova assunzione, a prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, e indipendentemente dal fatto che egli abbia raggiunto o meno i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.
Infatti, su questo ultimo aspetto, la possibilità di superare il limite di età per la permanenza in servizio al fine di raggiungere il primo requisito utile a pensione può configurarsi solo se è già instaurato un rapporto di lavoro e quindi se il soggetto, al momento del compimento del limite di età, è già dipendente dell'amministrazione che prolungherà, alle condizioni già indicate, il rapporto di lavoro.
Ne consegue, così, che non possono essere sottoscritti contatti a tempo determinato con soggetti di età superiore a quella massima per il collocamento a riposo.