Appalti

Niente incarico di responsabile del servizio tecnico al Comune senza «raffreddamento»

Non può essere accolta l'eccezione che ritiene la norma applicabile solo agli incarichi e cariche svolti presso gli enti di diritto privato

di Manuela Sodini

L'incarico di responsabile del servizio tecnico assunto dal professionista presso il Comune risulta inconferibile se non rispetta il periodo di raffreddamento di due anni. Questa la sintesi della delibera Anac n. 326/2022 che origina da una segnalazione volta ad accertare una presunta sussistenza di ipotesi di inconferibilità rispetto al conferimento dell'incarico di responsabile del servizio tecnico a un architetto, previo esperimento di una selezione pubblica in base all'articolo 110, comma 1, del Tuel.

La presunta inconferibilità dell'incarico deriverebbe dalla circostanza che, con determina iscritta nel registro generale delle determine del 28 aprile 2021, il Comune ha liquidato all'architetto in questione la somma di 6.090,24 euro per una fattura emessa dal medesimo professionista a dicembre 2020, a titolo di compenso per il servizio professionale svolto di supporto al Rup.

L'articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto 39/2013 dispone che «A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: […] c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento».

I due elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità sono: l'assunzione di un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione, relativo all'ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento e lo svolgimento, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico («periodo di raffreddamento»), di attività professionale in proprio, se questa è regolata, finanziata o retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Nel caso di specie, l'incarico di responsabile risulterebbe conferito nell'ambito del medesimo servizio tecnico che ha affidato all'architetto, precedentemente al conferimento dell'incarico dirigenziale, l'attività di supporto al Rup; circostanza che appare confermata dalla determina del 28 aprile 2021 di liquidazione della somma dovuta per tale attività firmata da altro soggetto che si è dovuto sostituire al titolare del servizio tecnico, cioè l'architetto in questione.

L'Amministrazione comunale ha ritenuto di poter escludere l'inconferibilità considerando trascorsi i due anni, cosiddetto «periodo di raffreddamento», avendo il professionista assunto servizio presso il Comune in data 1° gennaio 2021 e l'incarico precedente, di supporto al Rup, affidato in data 11 luglio 2018. In proposito Anac richiama la massima formulata nella delibera n. 445/2020, il decorso del periodo di raffreddamento inizierebbe con la data di cessazione dall'incarico assunto in data 11 luglio 2018, data che, nel caso di specie, coincide con le dimissioni presentate dal professionista in data 11 gennaio 2021. Dunque, l'incarico di responsabile di servizio, assunto dal professionista presso il Comune in data 1° gennaio 2021, risulta inconferibile, in quanto non rispetta il periodo di raffreddamento di due anni previsto dall'articolo 4 del Decreto 39/2013, che avrebbe dovuto cominciare a decorrere dall'11 gennaio 2021, ossia dalla data di cessazione del precedente incarico, assunto in data 11 luglio 2018.

Tantomeno può essere accolta l'altra eccezione rappresentata dall'ente che ritiene la norma in questione applicabile solo agli incarichi e cariche svolti presso gli enti di diritto privato. Per Anac un'interpretazione della norma nel senso di ricomprendere fra gli incarichi in provenienza solo le attività professionali svolte a favore degli enti di diritto privato creerebbe un'immotivata differenziazione di trattamento fra incarichi similari, basata solo sulla diversa tipologia dell'ente/amministrazione beneficiaria della prestazione professionale. Alla congiunzione "ovvero", presente nella prima parte dell'articolo 4, non può che essere attribuita la funzione di congiunzione disgiuntiva che, agli incarichi e cariche svolti negli enti di diritto privato, aggiunge gli incarichi professionali svolti a favore delle amministrazioni o degli enti.

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