Amministratori

Niente indennità di funzione al vicepresidente del consiglio comunale

Così nel parere reso dal ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

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di Manuela Sodini

Al vicepresidente del consiglio comunale non spetta l'indennità di funzione, in quanto non rientra nell'elencazione tassativa dei beneficiari indicati nell'articolo 82 del Decreto 267/2000; questa la sintesi della massima contenuta nel parere reso dal ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Il parere origina dalla richiesta rivolta al ministero con cui si chiedeva di conoscerne l'avviso in relazione alla corresponsione dell'indennità di funzione al vicepresidente del consiglio comunale, in quanto lo statuto comunale dell'ente in questione dispone espressamente che «Il presidente e il vice presidente del consiglio comunale hanno diritto a percepire, secondo quanto dispone l'art. 82 del testo Unico, una indennità mensile di funzione nella misura base stabilita in conformità all'art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119…». Parimenti, il regolamento comunale sul funzionamento del consiglio, all'articolo 13, statuisce che «Al presidente del consiglio comunale e al vicepresidente è attribuita l'indennità di funzione secondo le modalità previste dall'art. 82 del Testo Unico e nella misura determinata secondo il D.M. 4 aprile 2000, n. 119».

Con riferimento al quesito posto, prima di tutto, nel parere si richiama l'articolo 82, comma 1, del Decreto 267/2000 (Tuel), in base al quale l'indennità di funzione è tassativamente prevista «… per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunita' montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali …».

A seguire si richiama il principio della gerarchia delle fonti del diritto di cui all'articolo 1 delle preleggi, precisando che l'articolo 82, comma 1, del Tuel non prevede l'indennità di funzione per il vicepresidente del consiglio comunale.

Il parere conclude quindi affermando, come riportato nella massima, che l'elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dalla norma primaria non permettono di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell'incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell'ente.

Il parere chiude osservando che l'autonomia normativa degli enti locali deve espletarsi in conformità e in armonia con le previsioni legislative.

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