Personale

Non pesano sui limiti di spesa e sulla capacità assunzionale gli oneri del nuovo contratto

Il legislatore ha previsto specifici correttivi che mettono al riparo le scelte delle amministrazioni

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di Elena Masini

Il pagamento degli arretrati contrattuali conseguenti alla stipula del nuovo contratto nazionale di lavoro funzioni locali 2019-2021 determina un incremento della spesa di personale che potrebbe potenzialmente impatta negativamente sul rispetto dei limiti stabiliti dai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 296/2006 e sulla capacità assunzionale determinata dall'articolo 33 del Dl 34/2019. Per evitare indebite riduzioni delle capacità di spesa degli enti il legislatore ha previsto specifici correttivi che mettono al riparo le scelte delle amministrazioni dagli effetti dei rinnovi contrattuali.

La spesa di personale e la neutralizzazione degli oneri dei rinnovi contrattuali. In merito ai limiti di spesa disciplinati dai commi 557-562 della legge 296/2006 gli enti sono chiamati a quantificare con esattezza l'ammontare dei rinnovi contrattuali che devono essere "neutralizzati" ai fini della verifica dei limiti normativi. A tale proposito osserviamo come tali oneri non sono solamente rappresentati dagli arretrati che saranno corrisposti nelle buste paga (presumibilmente) di dicembre 2022 e riferiti al periodo gennaio 2019-novembre 2022, ma anche gli incrementi di stipendio che l'ente deve riconoscere a regime ai propri dipendenti. Sul punto, occorre considerare il principio sancito dalla Corte dei conti (Sezione autonomie, deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG) secondo cui il limite di spesa deve essere verificato confrontando basi omogenee.

Questo significa che nello sterilizzare gli aumenti connessi ai rinnovi contrattuali, gli uffici devono considerare tutti i contratti intervenuti successivamente alla spesa storica calcolata applicando un determinato contratto nazionale di lavoro. Il calcolo, quindi, può non essere uguale per tutti gli enti, in quanto:
• appiamo che gli enti soggetti al comma 557 calcolano il limite di spesa di personale sulla base della spesa "storica" 2011-2013. In tali annualità il contratto applicato era quello sottoscritto il 31 luglio 2009, per cui una soluzione potrebbe essere quella di calcolare la spesa "base" applicando tale contratto ed escludendo gli aumenti connessi al Contratto Funzioni locali del 21 maggio 2018 e al nuovo contratto. Questa scelta, però, presuppone che la spesa storica sia calcolata assumendo il contratto del 2009 e quindi determinando una base di partenza che non aveva voci in detrazione per i rinnovi contrattuali. Se invece gli enti avevano calcolato i limiti 2011-2013 partendo dal contratto nazionale di lavoro del 2006 (biennio 2004-2005), tale limite già conteneva i rinnovi del contratto del 31 luglio 2009 e quindi la neutralizzazione degli aumenti per la spesa "attuale" deve considerare tutti i rinnovi dal 2006 in avanti. Ricordiamo che è sempre possibile effettuare il ricalcolo del limite di spesa, sebbene questa scelta possa comportare alcuni problemi nel confronto degli atti;
• i Comuni fino a 1.000 abitanti e le unioni di comuni soggetti al comma 562 devono prendere come riferimento la spesa storica sostenuta nel 2008, per cui calcolano il limite di spesa sulla base del contratto 9 maggio 2006 (applicato nel 2008) e neutralizzeranno gli aumenti contrattuali connessi al contratto 31 luglio 2009, al contratto 21 maggio 2018 e al nuovo contratto.

Resta inteso che la neutralizzazione degli aumenti contrattuali può mutare di anno in anno in quanto cambiano i dipendenti e le categorie di inquadramento, per cui il dato è dinamico e deve essere ricalcolato tutti gli anni.

La neutralizzazione sul calcolo della capacità assunzionale. L'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 36/2022 (convertito dalla legge 79/2022) ha previsto la sterilizzazione degli aumenti contrattuali conseguenti al rinnovo del contratto 2019-2021 anche dal calcolo della capacità assunzionale disciplinata dall'articolo 33 del Dl 34/2019. In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati:
 il Dm 3 settembre 2019, inerente il calcolo della capacità assunzionale delle Regioni;
 il Dm 17 marzo 2020, inerente il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni;
 il Dm 11 gennaio 2022, inerente il calcolo della capacità assunzionale delle Province e città metropolitane.
Per effetto di tale norma, tutti gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali a partire dal contratto nazionale di lavoro 2019-2021 dovranno essere esclusi dalla spesa di personale, ai fini del calcolo del valore soglia, ovvero:
a) gli arretrati impegnati sul 2022 e corrisposti al personale dipendente relativamente al periodo gennaio 2019-novembre 2022;
b) i maggiori oneri stipendiali conseguenti alla rideterminazione della retribuzione mensile messa a regime a partire dal mese di dicembre 2022.
Il calcolo è in tutto e per tutto simile a quello già illustrato per la neutralizzazione degli oneri dei rinnovi contrattuali dai limiti di spesa complessivi, con l'unica differenza che in questo caso non verrà considerata l'Irap.

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