Personale

Nuove assunzioni, alla Sezione Autonomie il compito di risolvere il rebus sulle Unioni

I magistrati contabili lombardi hanno ritenuto necessario acquisire un intervento chiarificatore

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Che la concreta applicazione della nuova disciplina sulle facoltà assunzionali, introdotta dal decreto Crescita, avrebbe svelato delle criticità operative anche nelle Unioni dei Comuni era sembrato evidente sin da subito. La prima scossa è giunta con la deliberazione n. 109/2020, con la quale la Corte dei conti della Lombardia ha concluso che le nuove regole assunzionali introdotte dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019 e dal Dm attuativo 17 marzo 2020 si applicano anche alle Unioni di Comuni (si veda Enti locali & edilizia dell'11 settembre 2020).
La stessa magistratura contabile, però, è stata nuovamente investita della questione. In particolare, è stato chiesto quali sono le corrette modalità di calcolo per le Unioni di Comuni (nel caso in questione non obbligatorie) nella determinazione del rapporto tra le spese di personale e la media delle entrate correnti e, più precisamente, se si debba fare riferimento al cosiddetto meccanismo del «cumulo» o quello del «ribaltamento».
Questa volta però, con la deliberazione n. 4/2021, la questione è sembrata, per i magistrati contabili lombardi, di non semplice soluzione, tanto da chiedere un intervento chiarificatore alla Sezione delle autonomie.

I dubbi
Partendo dal presupposto, tutto da verificare, che la nuova disciplina in materia di spesa per assunzioni di personale in base alla relativa sostenibilità finanziaria si applica alle Unioni dei comuni (deliberazione n. 109/2020) e del principio enunciato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 20/2018) sul meccanismo «ribaltamento» alle ipotesi di Unioni di Comuni non obbligatorie (alle quali sia stato non sia stato trasferito tutto il personale degli enti che vi partecipino), due Comuni lombardi, aderenti a un'Unione, hanno interrogato la competente Corte dei conti sulle corrette modalità di calcolo degli spazi assunzionali. In particolare, gli enti istanti nell'applicare il meccanismo del «ribaltamento» si sono accorti di alcune criticità. L'applicazione di questo meccanismo, che porterebbe a rapportare il 100% della spesa di personale con le sole entrate correnti dell'Unione, condurrebbe a individuare un valore soglia di gran lunga inferiore a quello della spesa sostenibile in ragione delle entrate derivanti dalle funzioni complessivamente svolte da quel personale (funzioni associate e non associate).
Da ciò la soluzione proposta dagli enti istanti di potere utilizzare il meccanismo del «cumulo» (eccezionalmente applicabile, in alternativa al meccanismo del «ribaltamento», alle ipotesi in cui all'Unione è stato trasferito tutto il personale degli enti aderenti). Questo meccanismo consentirebbe di considerare, nel calcolo dello spazio assunzionale dell'Unione, le entrate correnti consolidate del gruppo «Unione– Comuni», al netto delle partite infra-gruppo e di assumere, quale fascia demografica di riferimento, quella corrispondente alla somma della popolazione dei due comuni costituenti l'Unione.
Per i magistrati contabili lombardi, nell'attuale quadro normativo, la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali da parte dell'Unione non può avvenire secondo il meccanismo del «cumulo», neppure laddove all'Unione di comuni sia trasferito tutto il personale. Tuttavia, rilevano come l'applicazione del predetto criterio (al caso di specie), che imporrebbe di rapportare la spesa di personale sostenuta dall'Unione alle entrate correnti relative alle funzioni svolte in via associata, condurrebbe a un risultato non rappresentativo della effettiva sostenibilità della spesa di personale dell'Unione, posto che il primo valore rappresenta l'intera spesa del personale che svolge funzioni associate e non associate, laddove il secondo si riferisce alle sole entrate correnti generate da quel personale per le funzioni svolte in via associata.
Dall'altro canto la verifica secondo il meccanismo del c.d. «ribaltamento» consentirebbe, inoltre, di riferire la capacità di spesa per assunzioni di personale alla fascia demografica corrispondente a quella di ciascun comune aderente all'Unione, prevenendo il rischio di indebita dilatazione del relativo volume, legato al meccanismo di cumulo (rectius, consolidamento) ipotizzato dagli enti istanti.

La questione posta alla Sezione delle autonomie
Dal quadro sopra descritto, i magistrati contabili lombardi hanno ritenuto necessario acquisire un intervento chiarificatore da parte della Sezione delle Autonomie sulla questione. In particolare, viene posta la seguente questione interpretativa: nel caso di un'Unione di Comuni alla quale sia stato trasferito tutto il personale dei Comuni partecipanti ma non anche tutte le entrate, la verifica del rispetto dei vincoli alle assunzioni di personale deve avvenire secondo il meccanismo del cosiddetto «cumulo» (che consenta di determinare il valore soglia stabilita all'articolo 33 del Dl 34/2019 considerando tutte le entrate correnti consolidate del gruppo «Unione–Comuni», al netto delle partite infra-gruppo e di assumere, quale fascia demografica di riferimento, quella corrispondente alla somma della popolazione dei due comuni costituenti l'Unione) oppure si deve utilizzare il generale criterio del cosiddetto «ribaltamento» (imputando a ciascuno dei comuni che vi partecipa la quota parte della spesa di personale e delle entrate correnti dell'Unione allo stesso riferibili)?

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©