Nuovi affidamenti diretti emergenziali, il Mims conferma la necessità dell'esperienza pregressa
Conoscenza del settore e rispetto della rotazione alla base degli affidi diretti per importi fino ai 150mila euro
L'ufficio di consulenza del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile è stato chiamato a fornire un chiarimento (parere Mims n. 987/2021) sul nuovo affidamento diretto "veicolato/guidato" come disciplinato, oggi, dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020.
La fattispecie, è stata fortemente modificata con la legge di conversione del DL 77/2021 ovvero con l'articolo 51 della legge 108/2021 (decreto Semplificazioni-bis).
A una fattispecie essenziale di affidamento diretto, come prevista nelle norme emergenziali originarie (e a ben vedere nello stesso Codice dei contratti all'articolo 36, comma 2 lettera a), il legislatore ha sostituito una fattispecie maggiormente articolata.
La norma, in particolare, ha previsto che le stazioni appaltanti nel periodo emergenziale (ora esteso fino al 30 giugno 2023) procedano con l'«affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150mila euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139mila euro».
In questi casi, prosegue il disposto normativo, ovvero nel range di importo predetto, rappresentando una novità rispetto alla pregressa disposizione della legge 120/2020, «la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione».
In primo luogo, quindi, il legislatore ha previsto, ma non c'erano dubbi, che si è in presenza di un affidamento diretto "puro" ovvero che può avvenire senza necessità di confronto tra preventivi/operatori.
Inoltre, in funzione di una maggiore tempestività di assegnazione dell'appalto, il legislatore dell'emergenza contingenta l'ambito degli operatori che, sempre nel rispetto del principio della rotazione, possono essere "scelti" come affidatari diretti privilegiando (e quindi veicolando/guidando l'assegnazione) operatori economici già in possesso di una esperienza, da documentare, nel settore relativo dall'appalto da affidare.
Il quesito
Una stazione appaltante, rivolgendosi all'ufficio di consulenza ha chiesto se il riferimento alle «esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento» sarebbe «da intendersi» collegato «al possesso di una particolare capacità tecnica ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei contratti».
Il Ministero ha risposto positivamente al quesito evidenziando che l'inciso normativo allude al requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall'articolo 83, comma 1 lettera c), del Codice.
All'ulteriore quesito se questo riferimento, e quindi l'esigenza che l'affidatario diretto sia in possesso del requisito della pregressa esperienza, riguardi ogni fattispecie di affidamento diretto fino alla soglia dei 139mila euro (oppure per importi compresi tra i 75mila euro, soglia pregressa, e quella attuale dei 139mila euro), ovviamente l'ufficio di consulenza ha risponto che si riferisce a ogni affidamento diretto e quindi, per quanto riguarda i servizi e le forniture, per importo inferiore ai 150mila euro).