Fisco e contabilità

Omesso aggiornamento del costo di costruzione, danno da mancata entrata a scadenza del termine decennale del diritto alla riscossione

O anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o l'impossibilità di riscossione

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di Corrado Mancini

In caso di omesso aggiornamento del costo di costruzione (articolo 16, comma 9, del Dpr 380/2001), il danno erariale da mancata entrata si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell'ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o l'impossibilità di riscossione. A tale conclusione giungono le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 27/2021.

Il quesito sottoposto all'attenzione delle Sezioni Riunite riguardava la questione di diritto relativa all'interpretazione dell'articolo 16 del Dpr 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia) e alla corretta individuazione sia dei requisiti della certezza e attualità del danno, che determinano le condizioni dell'azione risarcitoria da parte della Procura erariale, sia del «fatto dannoso» di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20/1994, riguardo alla decorrenza del termine prescrizionale. Questo perché l'omesso aggiornamento della quota del costo di costruzione, secondo gli indici Istat, ha dato luogo a numerose iniziative risarcitorie da parte dei procuratori regionali su tutto il territorio nazionale, indirizzate nei confronti dei responsabili degli uffici tecnici comunali per danno da minore entrata, costituito dalla differenza tra il valore preesistente e quello aggiornato, con esiti contrapposti, sia in primo sia in secondo grado.

Infatti l'articolo 16, comma 1, del Dpr 380/2001 prevede che: «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo». Il potere di determinazione del costo di costruzione è attribuito alle regioni che vi provvedono "periodicamente" (articolo 16, comma 9), con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 457/1978. Qualora le Regioni non vi provvedano ovvero nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, «il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

Quindi per il costo di costruzione è stata introdotta un'indicizzazione annuale "automatica", da parte dei Comuni che supplisce all'eventuale carenza di aggiornamento delle Regioni.

Per i magistrati contabili, nel caso del «costo di costruzione», non può parlarsi di un vero e proprio "aggiornamento" tutte le volte in cui l'amministrazione comunale, non esercitando le facoltà che talune leggi regionali riconoscono, effettui un tardivo adeguamento degli importi dovuti, alla stregua dei parametri già vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo, erroneamente calcolati. Si tratta, in questo caso, di atti di natura meramente ricognitiva e contabile, i quali, a loro volta, costituiscono condicio sine qua non della successiva gestione dell'entrata. Pertanto l'ente può pretendere, previa rideterminazione del contributo in esame, il recupero dei conguagli con efficacia ex tunc (fin dalla data di rilascio del titolo abilitativo), sicché alcuna "mancata" riscossione può dirsi maturata, perché il comune può rideterminare l'importo, nell'ordinario termine decennale di prescrizione, per effetto dell'errore di calcolo nel quale eventualmente sia incappato il funzionario.

Di conseguenza, il collegio giudicante afferma che, l'omesso aggiornamento del costo di costruzione determina un danno erariale da mancata entrata, che si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell'ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o l'impossibilità di riscossione.

Lo slittamento del termine prescrizionale al momento in cui la perdita diventa definitiva, e dunque all'esito delle procedure di riscossione o del termine decennale ovvero ancora al verificarsi delle condizioni di inesigibilità del credito verso i cittadini, comporta la conservazione dell'azione erariale che potrà essere validamente esperita per fatti dannosi che possono risalire anche fino a 15 anni prima (10 anni per la prescrizione + 5 anni per l'azione erariale).

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