Pa, incarichi esterni: l'assenza di motivazione non determina la nullità contratto
Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 6308 depositata l'8 marzo
Prima del 15 novembre 2009, il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione pubblica non richiedeva l'obbligo di motivazione. Anche se dunque i principi di imparzialità e buon andamento della Pa, postulano che le scelte siano improntate al principio di trasparenza, nondimeno l'assenza della motivazione non può essere causa di nullità del contratto.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 6308 depositata l'8 marzo, che ha accolto il ricorso di un uomo nominato nel 2003 dirigente dalla regione Calabria dopo che la Corte di appello, su istanza dell'amministrazione, aveva dichiarato la nullità dei contratti di nomina e proroga nell'incarico perchè non motivati.
La Corte ha anche affermato che, all'epoca, non vi era alcuna disposizione che subordinava l'assegnazione di incarichi esterni all'assenza della professionalità richiesta all'interno dell'amministrazione.
Diversamente da quanto affermato dal giudice di secondo grado, per la Suprema corte, «la mancata motivazione esplicita delle ragioni della scelta adottata con la delibera dell'8 aprile 2003 della Pubblica Amministrazione non comporta, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., la nullità della delibera stessa e dei successivi contratti di lavoro stipulati il 23 aprile 2003 ed il 15 ottobre 2014 per contrarietà a norma imperativa». «Ciò - prosegue la decisione - per la semplice ragione che non è rinvenibile nessuna norma che sanzioni con la nullità la violazione del dovere di motivare le ragioni dell'affidamento dell'incarico dirigenziale a soggetti estranei all'Amministrazione». «Dovere, per quanto detto, nemmeno esplicitato in nessuna delle disposizioni di legge vigenti al tempo di adozione della delibera e della sottoscrizione dei contratti innanzi richiamati».
L'obbligo di motivazione, infatti, è stato introdotto «soltanto a far tempo dalla data di entrata in vigore (15 novembre 2009) delle modifiche apportate all'art. 19 co. 6 del Dlgs n. 165 del 2001 dall'art. 40 c. 1 lett. e) del Dlgs 27 ottobre 2009 n. 150, che ha previsto che ‘tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione'...».
La Cassazione ha così affermato i seguenti principi di diritto: "La nullità dei contratti trova la sua disciplina nell'art. 1418 cod.civ. (cui fa rinvio per gli atti unilaterali l'art. 1324 cod.civ. seppur con la clausola di salvezza della compatibilità), applicabile ai rapporti di lavoro cd. privatizzato presso le pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 1418 c. 1 c.c., ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinare la nullità del contratto".
Inoltre: "L'art. 10 commi 4 e 4 bis della L.r. Calabria 7 agosto 2002 n. 31 e l'art. 19 co. 6 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, nei testi applicabili ratione temporis al tempo di adozione della delibera della Giunta Regionale (n. 277 dell'8.4.2003 e dei contratti di lavoro stipulati il 23.4.2003 ed il 15.10.2004), non prevedevano alcun obbligo di motivare i provvedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni".
E ancora: "Ai sensi dell'art. 10 co. 4 bis della L.r. Calabria 7 agosto 2002 n. 31 nel testo sostituito dall'art. 4 della L.r. Calabria 10 ottobre 2002 n. 39, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali ai soggetti ‘esterni' all'Amministrazione non è condizionata alla inesistenza di professionalità interne a quest'ultima idonee a ricoprire l'incarico dirigenziale".
Infine: "Ai sensi dell'articolo 10 della L.r. Calabria 7 agosto 2002 n. 31, nel testo sostituito dall'art. 4 della L.r. Calabria 10 Ottobre 2002 n. 39, i requisiti soggettivi richiesti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione sono quelli indicati, in modo specifico ma in via alternativa, dall'art. 19 co. 6 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 40 c. 1 lett. e) del Dlgs 27 ottobre 2009 n. 150".