Appalti

Pa, qualificazione senza piattaforma acquisti fino al 31 dicembre

Dai punteggi premiali alla gestione di cantieri e servizi: le agevolazioni previste in sede di prima applicazione dal sistema di abilitazione delle stazioni appaltanti

di Mauro Salerno

Le due più importanti sono sicuramente la qualificazione automatica dei comuni di provincia e la possibilità di chiedere l'ingresso nell'elenco senza piattaforma per gli acquisti digitali, ancora per qualche mese. Ma nelle norme che dettagliano il funzionamento del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti - obbligatorio dal 1* luglio - esistono diverse norme mirate ad attutire l'impatto della novità sulle migliaia di centri di spesa attivi in Italia.

Ora scatta la corsa a raccogliere i documenti necessari a dimostrare le proprie competenze e presentare domanda all'Anac per chi non vuole rischiare di vedersi bloccare l'attività con il rifiuto del Cig tra poche settimane. Difficile scommettere sul fatto che queste norme cuscinetto basteranno. Il rischio di un inciampo è dietro l'angolo. E l'ipotesi di un blocco del mercato sarebbe tutt'altro che un buon viatico per l'entrata in scena del nuovo codice (annunciato come la riforma della semplificazione). Soprattutto in tempi di corsa, arrancante, agli investimenti del Pnrr.

Sconto sulla piattaforma e qualificazione con riserva
Per evitare di chiudere eccessivamente le porte del club degli enti qualificati, il nuovo codice ha stabilito che il requisito relativo al possesso di una piattaforma telematica per la gestione digitale degli appalti può essere ignorato ancora per qualche mese. La disponibilità di una piattaforma per gli acquisti (d proprietà o a messa a disposizione per il tramite di contratti con terzi) deve essere garantita a partire dal 1° gennaio 2024. Sul punto le Faq dell'Anac chiariscono che « il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo Mepa) non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito». Sulla gestione digitale degli appalti si gioca anche una parte importante della conquista dei punti necessari alla qualificazione, con un incentivo che fino al 31 dicembre 2023 per mette di riconoscere alle stazioni appaltanti «un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione».

L'altro passaggio chiave è la qualificazione con riserva fino al 30 giugno 2024. Potranno goderne città metropolitane, Regioni, Province, comuni capoluogo di provincia e unioni di comuni. Consente la qualificazione di diritto nel livello massimo, ma le stazioni appaltanti devono comunque presentare domanda di iscrizione. dal primo giugno all'elenco delle amministrazioni iscritte con riserva e dal 1° gennaio 2024 all'elenco ordinario.

Per un anno ok con punteggi inferiori
Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei tre livelli in cui si articola il sistema di qualificazione (dettagliata nell'Allegato II.4 del Dlgs 36), sia per i lavori che per servizi e forniture, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello di base (20 punti invece di 30) e di cinque punti per i livelli intermedio (35 punti invece di 40) e per il livello massimo (45 invece di 50).Inoltre, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

Diciotto mesi in più per la gestione dei cantieri
Per non creare problemi nella gestione degli appalti in corso. Almeno in una prima fase, l'allegato II.4 prevede anche che le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento sia di lavori che di servizi e forniture possono continuare a eseguire i contratti fino al 31 dicembre 2024, dimostrando di essere iscritte all'Ausa e avere la disponibilità di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di Rup. Alla scadenza del temine la possibilità di seguire anche l'esecuzione del contratto viene valutata sulla base di una serie di requisiti tra cui la «presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali», il rispetto dei tempi di pagamento delle imprese, l'attivazione di piani di formazione del personale.

Inoltre, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori. Dopo è necessario dimostrare di aver rispettato i tempi di pagamento delle imprese, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati dell'Anac e della Ragioneria dello Stato nei cinque anni precedenti alla richiesta.

Solo gare con il Bim dopo il 30 giugno 2023
Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo questa data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo del Bim.

Requisiti speciali per il Ppp
Segue un binario leggermente diverso la qualificazione necessaria a promuovere e gestire le iniziative di partenariato pubblico privato. Dove il gap di competenze tra stazioni appaltanti e operatori privati ha spesso giocato un ruolo non marginale nel flop di tante iniziative in passato. Per questo l'allegato II.4 al codice appalti stabilisce che per procedere con iniziative in questo settore le stazioni appaltanti devono possedere perlomeno un qualificazione nel livello intermedio (L2) «e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi».

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