Imprese

Taglio partecipate, la Ragioneria chiede motivazioni analitiche sul collegamento con le finalità istituzionali

Nella circolare si riassumono gli obblighi vincolistici, tipologie di società consentite e attività ammesse

di Stefano Pozzoli

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, Ufficio II, ha emanato la circolare n. 23/2022 che riguarda i livelli statali ma che in realtà tratta molti profili che pertengono a tutte le pubbliche amministrazioni. In particolare a noi interessa la "Scheda tematica B", che si riferisce alle partecipazioni societarie e quindi al Testo unico.

Anzitutto la scheda riassume gli obblighi vincolistici previsti e si sofferma sulla tipologia di società consentite (articolo 2, comma 1, del Tusp) e sulle attività ammesse (articolo 4), precisando la presenza del «c.d. "vincolo di scopo" e del c.d. "vincolo di attività", ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica ovvero per la costituzione di una nuova società, le pubbliche amministrazioni dovranno valutare attentamente la sussistenza delle condizioni prescritte, rilevando, in concreto, che la valutazione della stretta indispensabilità del servizio ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali rientra nella sfera decisionale dell'amministrazione partecipante, la quale deve analiticamente motivare in merito alle ragioni ed alle finalità che giustificano la scelta adottata».

In sostanza la disposizione vuole sottolineare lo stretto nesso strumentale fra le attività esercitate dalla società e le finalità istituzionali del socio pubblico. Per contro «La scelta da parte di una pubblica amministrazione di partecipare in società che operano in un settore che non può definirsi "strettamente necessario" (…) può comportare effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza». Tale scelta, pertanto, si porrebbe in contrasto con una norma dettata nell'esercizio, al contempo, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica, oltre che per dare attuazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Per la RgS, ancora, «La ricorrenza di un siffatto rapporto di strumentalità non dipende dal solo oggetto sociale, ma anche dalle modalità con le quali il socio pubblico è in grado di esercitare i propri diritti di azionista, condizionando la strategia societaria».

Strettamente connesso con la capacità del socio pubblico di agire per il tramite di una società è ovviamente l'entità della partecipazione «che deve essere tale da consentire al socio pubblico di orientare l'attività verso la realizzazione di quel fine istituzionale che giustifica l'investimento di risorse pubbliche nell'organismo societario».

Il problema, ovviamente, sorge nel caso di partecipazione minoritaria, perché «il carattere di per sé non strategico della stessa preclude l'esercizio di qualunque influenza determinante da parte del socio pubblico in caso di maggioranza di capitale privato, mentre, in presenza di altri soci pubblici, richiede la dimostrazione, nel contesto della decisione di mantenimento, dell'effettiva sussistenza, anche attraverso il controllo pubblico congiunto, dei vincoli di scopo e di attività sopra indicati».

Pertanto, «Nel caso in cui la partecipazione dell'amministrazione pubblica sia minoritaria ed in assenza di altri soci pubblici che consentano il controllo della società, il servizio espletato non è da ritenere "servizio di interesse generale" posto che, a prescindere da ogni altra considerazione relativa alle finalità istituzionali dell'ente, l'intervento pubblico (stante la partecipazione minoritaria) non può garantire l'accesso al servizio così come declinato nell'articolo 4 del TUSP».

Per il Mef l'entità concreta della partecipazione è essenziale e deve essere «tale da consentire all'amministrazione socia di governare l'attività dell'impresa. Altrimenti non sussiste possibilità di indirizzare la società verso finalità di interesse pubblico e quindi non si soddisfano i requisiti dell'art. 4 del Tusp».

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