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Peculato al consigliere regionale che utilizza i fondi del gruppo per attività politica personale

La Suprema corte sottolinea l'importanza politico-istituzionale dei gruppi consiliari rivestono

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di Andrea Alberto Moramarco

Commette il reato di peculato il consigliere regionale che utilizza i soldi destinati al proprio gruppo consiliare per finanziare attività legate a iniziative politiche personali, non connesse al gruppo di riferimento, né legate alla funzione istituzionale da questi svolta. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 16465/2021.

Il caso
Protagonista della vicenda è un consigliere regionale della Sardegna e tesoriere di un gruppo consiliare, il quale veniva accusato di peculato per una serie di episodi commessi a cavallo tra il 2006 e il 2009, in occasione dei quali si era appropriato di circa 170mila euro, utilizzati direttamente dal conto corrente del gruppo tramite bonifici, assegni e prelievi. Tale ingente somma di denaro veniva spesa, secondo l'accusa, per finalità estranee alla legge e non conferenti con le attività politiche e istituzionali del gruppo. In sostanza, il denaro attribuito al gruppo consiliare era stato speso dal consigliere per attività individuali e per il rafforzamento del suo prestigio politico nella sua circoscrizione elettorale. Dopo la condanna in primo grado e il ridimensionamento della sanzione in appello, sia per la prescrizione di alcuni episodi che per la restituzione di parte delle somme sottratte, anche la Cassazione si esprime in favore della sussistenza del reato.

I fondi sono finalizzati alle attività istituzionali
In una lunga e articolata sentenza i giudici di legittimità respingono il ricorso della difesa del consigliere, che in sostanza riteneva l'attività politica svolta dal singolo consigliere e finanziata dalle casse del gruppo riconducibile a tutto il gruppo consiliare. La Suprema corte sottolinea l'importanza politico-istituzionale che i gruppi consiliari rivestono per le Regioni e, riguardo alla gestione dei fondi, si interroga sul tema - decisivo nel caso di specie - relativo ai limiti dell'attività di spesa del singolo consigliere e del nesso di collegamento funzionale con la vita e le esigenze del suo gruppo consiliare.
Secondo il Collegio, il «vincolo di destinazione impresso ai contributi erogati dall'ente al gruppo» è tale per cui sono imputabili al fondo per il funzionamento dei gruppi soltanto le spese «connesse alle funzioni istituzionali» di questi, «intesi quali organi o articolazioni strumentali rispetto all'operatività del Consiglio regionale e non come appendici dei partiti di appartenenza». Di conseguenza, non possono essere in alcun modo finanziate con i soldi dei gruppi consiliari le spese connesse all'attività politica dei partiti, né tantomeno quelle di singoli consiglieri «per la personale attività politica o per la cura e l'incremento del personale consenso politico e delle relazioni personali sul territorio», ovvero le spese che non trovano nel gruppo la fonte di riferimento, oltre a quelle connesse ad esigenze private del consigliere.

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