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Per le case mobili è necessario il permesso di costruire

Nonostante l'apertura del decreto Semplificazioni, non possono essere considerate opere stagionali

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di Pippo Sciscioli

Nonostante l'apertura del decreto Semplificazioni, le case mobili non possono essere considerate opere stagionali costituendo interventi di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettera e del Dpr 380/2001) realizzabili solo con permesso di costruire.

Il Dl n. 76 convertito dalla legge 120/2020, nel semplificare il testo unico dell'edilizia, ha inserito nel catalogo degli interventi in edilizia libera, realizzabili cioè senza richiedere al Comune il rilascio di titoli autorizzativi, anche le «opere stagionali», oltre alle già previste opere dirette a soddisfare obiettive esigenze temporanee e contingenti. E questo, per venire incontro alle richieste di semplificazione edilizia degli operatori del settore.

Ma fra le opere stagionali, secondo il puntuale intervento della Corte di cassazione - sezioni penali (sentenza n. 32735/2020), non possono farsi rientrare le case mobili, le quali sono nuove costruzioni in quanto caratterizzate da cospicue dimensioni, accessibili con scale in legno, munite di impianti di condizionamento, collegate agli scarichi fognari e alla rete idrica tramite appositi allacci e sprovviste di ruote, utilizzate- per questo- per periodi di tempo più o meno lunghi o persino ininterrotti.

Proprio per tali caratteristiche costruttive non possono ontologicamente essere destinate a soddisfare un bisogno occasionale o limitato alla sola stagione estiva, essendo programmate per la permanenza anche oltre i sei mesi così come previsti dalla novella del decreto semplificazioni.

Fanno notare i giudici della Suprema Corte che l'articolo10, comma 1, lettera c) del Dl 76/2020, nel riscrivere l'articolo 6, comma 1, lettera e-bis del Dpr 380/2001, limita l'ammissibilità delle opere stagionali, realizzabili senza alcun titolo autorizzativo edilizio comunale, alla durata massima di 180 giorni, termine comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio.

Né le case mobili possono considerarsi «opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee», anch'esse realizzabili in edilizia libera, poiché - si legge nella sentenza - per contingente deve intendersi ciò che è accidentale, che si verifica per caso, eccezionale, non reiterabile ciclicamente o addirittura annualmente.

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