Urbanistica

Per i lavori 110% restano dubbi sull'Iva dei beni significativi

Considerando come si applica l'imposta negli appalti edili che hanno a oggetto manutenzioni straordinarie su immobili residenziali

di Silvio Rivetti

È bene domandarsi se, anche nell'ambito dei lavori ricadenti nel superbonus, sia corretta l'applicabilità dell'Iva al 10% con il limite dei beni significativi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999. Nelle prestazioni di appalto in edilizia, aventi ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa, se l'appaltatore fornisce beni definiti dal legislatore «di valore significativo», l'Iva ridotta si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi: gravando così l'Iva ordinaria, al 22%, sulla restante parte del corrispettivo dovuto. Ora, poiché tra i beni significativi, individuati dal decreto 29 dicembre 1999, figurano anche gli infissi, le caldaie, gli ascensori e i montacarichi, ovvero manufatti la cui collocazione è a dir poco centrale nei lavori 110%, si pone il dubbio se sia corretto applicare questo meccanismo d'imposizione anche nel superbonus: con la conseguenza che i contribuenti si vedrebbero gravati di maggiori spese, con più facile rischio di saturazione dei massimali (e pur ferma la detraibilità della maggiore Iva, sempre componente delle spese detraibili).

L'interrogativo si giustifica in base al comma 13-ter dell'articolo 119 Dl 34/2020, per il quale, a partire dal 1° giugno 2021, gli interventi ricadenti nel 110% si considerano sempre di manutenzione straordinaria, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti. Se dunque tutto ciò che ricade nel 110% è manutenzione straordinaria, allora il regime Iva dei beni significativi dovrebbe trovare applicazione; e tuttavia, rispetto a tale conclusione, una riflessione s'impone. La norma speciale del comma 13-ter dell'articolo 119, infatti, è stata inserita non tanto per derogare alle definizioni di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia dell'articolo 3 comma 1 lettere b), c) e d) del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia); quanto per derogare all'articolo 22 del Testo unico, che impone la Scia per interventi di carattere strutturale.

Con il comma 13-ter, infatti, il legislatore ha eccezionalmente attirato tutti i lavori edilizi al 110% nell'ambito della nuova Cilas, rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo degli immobili. In questo quadro, la somma di più interventi di manutenzione straordinaria non fa elevare l'intero intervento a una ristrutturazione edilizia. Invece, se nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia dell'edificio si effettuano anche lavori agevolati al 110%, come la coibentazione delle pareti esterne o il cambio dell'impianto di climatizzazione invernale (dallo scorso 1° giugno 2021 tutte manutenzioni straordinarie), si potrebbe sostenere (ma una conferma elle Entrate sarebbe auspicabile), che anche ai fini Iva si possa applicare il principio di attrazione degli interventi minori in quelli superiori previsto per i bonus edili dalle circolari 24 febbraio 1998, n. 57/E e 31 maggio 2019, n. 13/E, dalla risposta n. 383/2019 e dalla risoluzione n. 551463/1990.

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