Per Lep e perequazione serve l’intervento statale
La sentenza 71/2023 con cui la Corte Costituzionale ha giudicato illegittime le norme che apponevano vincoli di destinazione al fondo di solidarietà comunale per servizi sociali, trasporto disabili e asili nido è una pietra miliare nel travagliato processo di attuazione dell’autonomia finanziaria dei Comuni.
La pronuncia fa il paio con la n. 220/2021, sempre originata da un giudizio promosso dal Consiglio delle autonomie locali della Liguria, che aveva esortato il legislatore a colmare il ritardo nell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e aveva riconosciuto «la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani».
La Consulta, nel constatare come non sia ammissibile alcuna forma di «ibridazione» tra la perequazione «generale», fondata sulle minori capacità fiscali per abitante, e quella «speciale», prevista a sostegno di determinati territori, enuclea vari punti chiave.
La conclusione più importante che si può trarre sul piano sistematico è quella per cui la perequazione speciale non può essere utilizzata quale strumento principale per l’attuazione dei Lep, eludendo la garanzia dell’autonomia finanziaria degli enti locali.
Il legislatore – ricorda la Corte – deve mettere in condizione i Comuni di svolgere integralmente le loro funzioni attraverso il palinsesto di entrate stabilito dalla Costituzione, e segnatamente risorse proprie, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e quote del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante senza vincoli di destinazione.
Negli ultimi tempi invece è prevalsa una diversa linea con la quale si è cercato di supplire alle carenze strutturali dei finanziamenti ordinari a favore degli enti locali con progressivi innesti di nuove risorse, anche significative, ma sempre con vincolo specifico e con beneficiari determinati.
E questo mentre il progressivo abbandono del criterio della spesa storica, senza un’effettiva valutazione di impatto e in assenza di una dotazione finanziaria congrua ai fabbisogni standard delle funzioni, rischia di falcidiare di anno in anno le finanze di oltre la metà dei Comuni italiani.
Quale può essere allora la risposta alla sentenza della Corte? Da anni il sistema delle autonomie insiste con lo Stato per ottenere una contribuzione verticale a integrazione del fondo di solidarietà comunale, tuttora alimentato in larga prevalenza da risorse proprie comunali per quanto riguarda la componente perequativa: contribuzione che, come insegna la Corte, va liberata da vincoli di destinazione e deve essere assegnata secondo gli ordinari criteri che disciplinano il riparto e che si fondano sul calcolo delle capacità fiscali per abitante nel raffronto con i fabbisogni standard.
In questo contesto di adeguato finanziamento potranno essere definiti gli obiettivi di servizio connessi ai Lep, per la cui attuazione si afferma la piena responsabilità degli enti locali.
Il legislatore, nel raccogliere il compito affidatogli dalla Consulta, potrà così limitarsi a rimuovere i vincoli di destinazione, mettendo al servizio della perequazione generale le risorse che aveva stanziato, e possibilmente aggiungendone altre, considerato il perdurante gap tra valori complessivi di capacità fiscali e fabbisogni standard che ancora caratterizza il fondo di solidarietà comunale.