Permesso di costruire, sulle istanze del Piano casa non si forma il silenzio assenso
Il Tar Salerno conferma l'orientamento della giurisprudenza. L'inerzia della Pa in questo caso configura un silenzio-inadempimento
Sul permesso di costruire per interventi a valere sulle novità introdotte dalle norme sul cosiddetto Piano casa (che consente, in determinate circostanze, ampliamenti volumetrici dell'immobile esistente) non si applica il silenzio assenso. L'orientamento della giurisprudenza è stato di recente ribadito dal Tar Campania. I giudici della Seconda Sezione della sede di Salerno sono stati chiamati a giudicare una controversia relativa alla richiesta di permesso di costruire - respinta dall'ente locale - per la demolizione e ricostruzione (con delocalizzazione nel lotto) di un fabbricato residenziale con un incremento del 35 per cento.
Nell'impugnazione al Tar del diniego, l'interessato ha, tra gli altri motivi, proposto la formazione del silenzio assenso sull'istanza del titolo. Con la pronuncia con la quale i giudici hanno respinto il ricorso (n.974/2023 pubblicata lo scorso 27 aprile) i giudici hanno escluso che la formazione del silenzio-assenso possa ricorrere nei casi in cui «la richiesta del permesso di costruire venga formulata ai sensi del c.d. Piano casa». «Tale istanza, infatti - si spiega - non si presta ad essere ricondotta al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all'art. 20 Dpr n.380/2001 deve ritenersi applicabile unicamente al rilascio di titoli edilizi ordinari».
In un altro punto della pronuncia si precisa che «l'inerzia della P.A. sull'istanza di rilascio del permesso a costruire presentata ai sensi della normativa regionale sul Piano Casa, non essendone predeterminato il contenuto provvedimentale tipizzato di rigetto o di assenso, si qualifica come silenzio -inadempimento all'obbligo di provvedere».