Urbanistica

Permesso di costruire, legittimo il diniego in assenza del piano attuativo previsto dallo strumento urbanistico

Non basta la «sufficiente urbanizzazione» della zona, dice il Tar, per superare la prescrizione del 380

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di Pietro Verna

In presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio l'esistenza di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione, non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona. Lo impone l'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia- TUE) secondo cui nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali sono ammessi soltanto determinati interventi, tra cui non rientra la realizzazione di nuovi edifici. In caso contrario «gli interessati verrebbero legittimati ad utilizzare l'intera proprietà a fini privati, scaricando interamente sulla collettività i costi conseguenti alla realizzazione di infrastrutture per i nuovi insediamenti».

In questi termini, il Tar Campania- Napoli, Sez. VIII (sentenza 18 giugno 2020, n.2476) ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale il Comune di Sessa Aurunca aveva negato il permesso di costruire una civile abitazione per l'assenza del piano di lottizzazione. Piano che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato necessario perché «i servizi utili della collettività sarebbero soddisfatti dall'avvenuta realizzazione della rete fognaria, idrica, elettrica, telefonica, del metano e della pubblica illuminazione».

Cosa dice la norma del testo unico edilizia
L'art. 9, comma 2, del TUE limita la tipologia degli interventi edilizi realizzabili nelle aree in cui non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione. In tale ipotesi sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche laddove riguardino uno o più complessi edilizi nella loro interezza e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso di costruire si impegni a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

Giurisprudenza costante
La sentenza conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rispetto delle previsioni del piano regolatore generale che impongano per una determinata zona la pianificazione di dettaglio sono vincolanti e idonee ad inibire l'intervento diretto costruttivo (Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625). Il che implica che: (i) quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che il piano attuativo sia divenuto perfetto ed efficace (Cons. Stato, Sez. V, 1 aprile 1997, n. 300); (ii) l'assenza del piano attuativo non è surrogabile con l'imposizione di opere di urbanizzazione all'atto del rilascio del titolo edilizio (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 2 luglio 2015, n. 3483); (iii) non sono configurabili equipollenti al piano attuativo, «nel senso che non possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni, che, ad avviso del legislatore, incidono negativamente sul razionale assetto del territorio» (Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2004, n. 1013; 10 dicembre 2003, n. 7799; Sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 531); (iv) il piano attuativo è necessario anche in zone edificate, esposte al rischio di compromissione dei valori urbanistici, nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto (Cons. Stato, Sez. V, 1° dicembre 2003 n. 7799).

L'unica deroga è costituita dal c.d. «lotto intercluso», che si realizza quando l'area edificabile sia l'unica a non essere stata ancora edificata, si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni, sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici e sia valorizzata da un progetto edilizio conforme al piano regolatore generale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 268; Sez. V, 3 marzo 2004, n. 1013 e Tar Calabria-Catanzaro, 24 aprile 2020 n. 672). Fermo restando che anche l'accertamento della sussistenza del lotto intercluso «non esclude in assoluto l'esigenza di pianificazione dell'urbanizzazione» quando permane la necessità di «realizzare un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti» (ex multis, Cons. Stato: Sez. V, 1° ottobre 2007, n. 5043; Sez. IV, 29 febbraio 2012, n.1177).

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