Personale

Personale, non tutte le assunzioni con le nuove regole sono in deroga ai tetti di spesa

Molti i dubbi operativi nelle amministrazioni sul rapporto tra dm assunzioni e spese di personale

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

La vigenza per i comuni del tetto di spesa di personale previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006 e la sua coniugazione con la nuova disciplina assunzionale sta creando diversi dubbi operativi.

L'articolo 7, comma 1, del Dm 17 marzo 2020, attuativo della riforma della capacità assunzionale dei Comuni disciplinata dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019, per consentire la realizzazione dei maggiori spazi assunzionali concessi ai Comuni virtuosi prevede che il vincolo storico possa essere in qualche modo travalicato.

La norma rappresenta il punto di congiunzione tra il limite alla spesa di personale in valore assoluto, determinato a seconda della tipologia di ente nella spesa 2008 o nella media del triennio 2011/2013, e la nuova disciplina assunzionale. Esso consente, in via specifica, di non considerare, ai fini del rispetto della spesa di cui sopra, «La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 (…)».

Alla luce della non poche difficoltà interpretative emerse, è necessario attenersi alla formulazione letterale della norma, evitando di trarne l'estensiva conclusione che essa rappresenti lo spunto per un incremento indistinto della spesa governata dalla legge 296/2006.

Innanzitutto, la deroga riguarda solo i Comuni cosiddetti "virtuosi", ovvero quelli che, applicando i richiamati articoli 4 e 5 del Dm, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (oggi, il 2019).

Inoltre essa afferisce con chiarezza solo all'eventuale maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato, che sono l'oggetto dell'incremento eventualmente concesso dal Dm.

La norma non consente, astrattamente e genericamente, di escludere dal rispetto del comma 557 o 562 la spesa derivante da qualsiasi assunzione effettuata in vigenza delle disposizioni introdotte dall'articolo 33, comma 2; né, tantomeno, di "scavare" con le assunzioni effettuate a valere sul Dm uno spazio finanziario in seno ai commi 557 o 562 al fine di incrementare altre tipologie di spesa di personale (assunzioni in lavoro flessibile, buoni pasto eccetera).

L'opportunità prevista dall'articolo 7, comma 1, appare chiaramente intesa a consentire che se il Comune assume utilizzando i maggiori spazi assunzionali concessi, a valere sullo spazio finanziario derivante dal positivo collocamento rispetto alle soglie nonché, più chiaramente ancora, incrementando la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, l'eventuale superamento del limite rappresentato dalla media 2011/2013 che ne può conseguire (non necessariamente, essendo riconnesso a una pluralità di componenti), viene neutralizzato dalla non rilevanza di quella maggior spesa ai fini del vincolo stesso.

Detto altrimenti, la spesa che l'ente assume per la sostituzione di unità di personale già presenti (ovvero, tradotto nel "linguaggio" del Dm, in invarianza della spesa dell'ultimo rendiconto), in quanto non si qualifica, nella forma, come spesa derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto 17 marzo 2020 e, nella sostanza, come maggiore spesa rispetto a quella "consolidata" nell'ultimo rendiconto, non può essere beneficiaria della deroga in esame.

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