Personale

Piccoli Comuni, il sindaco può presiedere la commissione del concorso

Il Consiglio di Stato accorda la possibilità agli enti con meno di 5mila abitanti anche per contenre le spese

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di Pietro Alessio Palumbo

Già in passato il Consiglio di Stato ha "concesso" ai Comuni con meno di 5000 abitanti di attribuire al sindaco la presidenza della commissione edilizia comunale integrata e la possibilità di ricoprire l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico. Più di recente il giudice di palazzo Spada ha considerato legittima nelle piccole realtà, l'attribuzione al sindaco della competenza a emanare concessioni edilizie. Tutto ciò esaltando l'autonomia statutaria e regolamentare attribuita ai piccoli Comuni, spingendola fino ad approvare disposizioni in evidente deroga ai principi generali sulla separazione tra politica e gestione. Con la sentenza n. 3436/2021, il Consiglio di Stato ha ora "sdoganato" la possibilità per i Comuni con meno di 5000 abitanti di attribuire al sindaco la presidenza delle commissioni di concorso. Una lettura che ruota sul presupposto per il quale se il sindaco di tali comunità può dirigere un ufficio o un servizio, discende dallo stesso incarico (anche) la possibilità di presiedere una commissione di concorso per nuovo personale.

La separazione tra politica e gestione
Secondo il testo unico degli Tu enti locali spetta ai dirigenti comunali la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi devono rispettare il principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti. Manager a tal fine dotati di poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In particolare ai dirigenti è attribuita la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

Le commissioni di concorso
La normativa generale sul reclutamento nel pubblico impiego nello spirito della più adeguata separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa stabilisce espressamente che nelle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, le commissioni devono essere composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione; che non ricoprano cariche politiche; e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Tuttavia – mette in evidenza il Consiglio di Stato - gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni organizzative anche in difformità dalla disciplina generale, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità di uffici e servizi ed il potere di svolgere compiti anche di natura tecnico-gestionale che all'incarico amministrativo sono, per legge, ricollegati. Tra questi compiti, pertanto, anche la presidenza delle commissioni di concorso.

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