Fisco e contabilità

Pnrr, doppia verifica su struttura organizzativa e impatti di spesa corrente

Gli interventi del Piano vanno inseriti negli atti di programmazione

di Paola Mariani e Patrizia Ruffini

Aver accettato formalmente le risorse per un investimento Pnrr comporta per gli enti territoriali attuatori impatti di natura contabile in particolare per la programmazione e la gestione dei fondi, oltre che per il monitoraggio e la rendicontazione.

Le principali modalità di contabilizzazione, utili soprattutto a responsabili finanziari e revisori dei conti, sono state fornite con il Manuale delle procedure finanziarie degli interventi Pnrr, allegato alla Circolare Mef 29/2022 (capitolo 10; Nt+ Enti locali & edilizia del 28 luglio).

Il Manuale premette che i fondi devono essere contabilizzati nel rispetto del Dlgs 118/2011. I progetti Pnrr devono quindi essere inseriti nel documento di programmazione (Dup, Defr); se ricadono negli obblighi della pianificazione dei lavori pubblici, dovranno anche essere inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche e nel piano annuale dei lavori. Anche gli enti locali di minori dimensioni, facilitati con il Dup semplificato o iper semplificato, devono illustrare i progetti Pnrr, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi, con particolare riferimento all’adeguatezza della propria struttura.

È inoltre opportuno che gli enti attuatori, per garantire il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del cronoprogramma, verifichino la sostenibilità della propria struttura ed eventualmente con modifiche al regolamento, circolari, delibere (nel caso di enti di minori dimensioni) si attivino per indirizzare e coordinare le attività gestionali, tecniche, amministrative e contabili dei servizi interessati.

La verifica va estesa alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti.

Le risorse del Pnrr possono essere accertate sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a favore dell’ente, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. La loro classificazione è alla voce del piano dei conti integrato «E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri» oppure «E.4.02.01.01.001 Trasferimenti in conto capitale da Ministeri», mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti.

Per assolvere all’obbligo della perimetrazione devono essere creati capitoli, distinti per progetti, integrando la descrizione con l’indicazione della missione, componente, investimento e Cup. Quest’ultimo è l’elemento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGiS, quindi deve essere riportato in tutti i documenti (ad esempio nel contratto e negli ordini di pagamento).

Le risorse del Pnrr sono vincolate, assoggettate, per gli enti locali, alla disciplina dei vincoli di cassa. Se alla fine dell’anno confluiscono nel risultato di amministrazione, nonostante il vincolo, possono essere applicate al bilancio senza limiti, anche da parte degli enti in disavanzo.

Per i progetti del Pnrr le variazioni possono essere effettuate fino al 31 dicembre. Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono modificare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, per iscrivere in bilancio i finanziamenti per investimenti.

Gli eventuali anticipi sono contabilizzati come trasferimenti di risorse del Piano e non come anticipazioni di liquidità. Il Manuale fa rinvio, per i quesiti di natura contabile, all’indirizzo dedicato info.arconet@mef.gov.it.

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