Fisco e contabilità

Pnrr, partecipazioni, riaccertamento dei residui e anticipazioni: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Fondi Pnrr

Gli investimenti “non nativi Pnrr”, cioè, finanziati da linee confluite ex post nel Piano, sono soggetti alle stesse regole di rendicontazione previste per i progetti “nativi” e devono essere oggetto di specifica ricognizione da parte degli enti attuatori. Nel Manuale delle procedure finanziarie degli interventi Pnrr, allegato alla circolare Mef-Rgs n. 29/2022 è specificata l’opportunità di un atto formale con il quale l’ente prenda atto che il progetto sarà trattato come progetto Pnrr, assumendosi tutti gli obblighi previsti dalla normativa per gli enti attuatori.

Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 74/2024

Incremento della partecipazione e parere Corte dei conti

Sulle operazioni societarie che non determinano l’acquisizione ex novo della qualifica di socio, ma che generano un effetto meramente incrementativo di partecipazioni già detenute, le Sezioni riunite in sede di controllo con la con la deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG, hanno chiarito che «L’assunzione della qualità di socio segna […] la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione». Nella delibera la Corte ha inoltre osservato che «l’articolo 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio».

Sezione regionale di controllo del Veneto - Deliberazione n. 132/2024

Riaccertamento straordinario dei residui

Ove l’ente intenda modificare le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, apposita delibera – corredata dal parere dell’organo di revisione – da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall’articolo 3 del Dlgs 118/2011 e dell’articolo 2 del Dm 2 aprile 2015. Ciò posto, la Sezione ha sottolineato al Comune la necessità di adottare un provvedimento apposito che certifichi l’ammortamento anticipato del disavanzo e le misure adottate in concreto per il suo raggiungimento, dando conto del nesso causale fra i due profili.

Sezione regionale di controllo della Sardegna - Deliberazione n. 24/2024

Anticipazione di tesoreria

L’anticipazione di tesoreria, quando diventa “strutturale” e, inoltre, non viene interamente restituita al termine dell’esercizio, rischia di determinare una fattispecie simile ad un vero e proprio “mutuo atipico” destinato a finanziare spese correnti. Secondo la giurisprudenza contabile, l’utilizzo improprio delle anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) rappresenta una elusione dell’articolo 119 della Costituzione, che consente di ricorrere all’indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. La mancata restituzione protratta nel tempo e per importi considerevoli non si configura, infatti, come un semplice disallineamento temporale, ma piuttosto è indizio di una grave e cronica criticità, determinata dall’incapacità dell’Ente di far fronte ai propri pagamenti, con anche maggiori oneri da pagare sulle somme prese a prestito.

Sezione regionale di controllo della Sardegna - Deliberazione n. 26/2024

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