Politici locali e debiti fiscali, solo la cartella definitiva fa scattare l'incompatibilità
Dal Viminale limiti rigidi all’incompatibilità dei politici debitori del proprio ente
La maturazione dell’incompatibilità dei sindaci e degli altri amministratori locali in caso di presenza di un debito liquido ed esigibile nei confronti dell’ente matura a condizione che sia stata notificata la cartella di pagamento e siano decorsi i termini per la sua impugnazione o questa abbia avuto un esito negativo; oppure vi sia stata un’ingiunzione fiscale o non si sia ancora conclusa l’eventuale rateizzazione concessa dall’ente.
Sono le indicazioni fornite dal ministero dell’Interno in risposta a un quesito. L’importanza di questo parere è data dalla delimitazione degli ambiti entro i quali matura la condizione di incompatibilità degli amministratori locali debitori dell’ente presso il quale svolgono il mandato amministrativo. È una delimitazione attenta ad ancorare la maturazione dell’incompatibilità alla presenza di dati oggettivi e incontrovertibili, così da evitare gli spazi di apprezzamento discrezionale. Non è minore l'attenzione del Viminale a prevedere che la sanzione maturi solo ci sono i presupposti per la compromissione dell’imparzialità dell’amministratore.
L’incompatibilità determina in capo al sindaco, agli assessori e ai consiglieri l’inibizione a svolgere il mandato amministrativo, previa contestazione e lasciando la possibilità di rimuovere le cause che determinano questa fattispecie. Queste cause sono stabilite in modo tassativo dal Dlgs 267/2000 e, per giurisprudenza consolidata, non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo. Tra queste è prevista la presenza di un «debito liquido ed esigibile» con l’ente a condizione che l’interessato sia stato messo legalmente in mora o, per i debiti tributari, che abbia ricevuto la notifica dell’avviso e che questa abbia determinato i suoi effetti permanenti. La norma, sulla scorta delle indicazioni della Cassazione, va intesa come riferita alla cartella di pagamento inviata a colui che non ha pagato un tributo. La stessa consente infatti di attivare le procedure di espropriazione forzata e, quindi, equivale alla messa in mora.