Personale

Polizia locale, il comandante deve fornire agli agenti in moto il giubbotto di protezione

Ad affermarlo è la Cassazione che conferma la condanna già inflitta dai giudici di merito

di Andrea Alberto Moramarco

Il comandante della Polizia municipale, in qualità di datore di lavoro, è tenuto a fornire agli agenti che utilizzano le moto di grossa cilindrata, oltre al casco, anche gli opportuni dispositivi di protezione individuale (Dpi). In caso contrario è punibile per il reato previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera d) e 55, comma 5, lettera d), del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro). Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 35218, depositata ieri, che conferma la condanna già inflitta dai giudici di merito.

Il caso
Protagonista della vicenda è il comandante della Polizia locale di un paese ligure, il quale aveva da sempre scelto di fornire agli agenti conducenti di moto pesanti soltanto il casco integrale e non anche il vestiario e ogni altro accessorio protettivo previsto per l'equipaggiamento. La motivazione della scelta era data dal fatto che tali agenti erano perlopiù impiegati nel centro abitato, dove non era possibile viaggiare oltre i 50 km/h, e che l'abbigliamento da motociclista avrebbe potuto provocare, specie d'estate, «problemi termici ed ergonomici». Inoltre, lo stesso Dvr (Documento di valutazione dei rischi) indicava quale criterio di scelta il tipo di servizio effettuato e non anche il mezzo utilizzato. In sostanza, per il pattugliamento in centro era sufficiente il casco.

La decisione
Di diverso avviso si mostra però la Cassazione che, così come già fatto dai giudici di merito, condanna la scelta del comandante. I giudici di legittimità sottolineano come "il completo da motociclista" sia a tutti gli effetti un Dpi, in quanto presenta tutte le caratteristiche necessarie per garantire la protezione contro i rischi minaccianti la sicurezza o la salute durante il lavoro, così come dispongono gli articoli 74, 76 e 77 del Dlgs 81/2008. Tali disposizioni impongono, infatti, che i dispositivi debbano essere «adeguati ai rischi da prevenire», «alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro» e «adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità».
Come anche desumibile dall'ordinamento della Polizia locale della Regione, le attrezzature destinate a essere indossate dal motociclista servono «allo scopo di proteggerlo contro il rischio di caduta», che è insito nell'uso di un veicolo a due ruote, con deroga soltanto per gli scooter e per le moto di cilindrata inferiore, essendo prevista, a differenza del Dvr, una distinzione non in funzione dell'uso del veicolo, bensì in relazione al tipo di veicolo utilizzato. Pertanto, chiosa la Suprema corte, se lo stesso ordinamento della Polizia locale, «che riproduce le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza nel settore della polizia locale, prescrive i DPI per gli utilizzatori delle moto di grossa cilindrata, l'Amministrazione è tenuta a fornirli».

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