Posizioni organizzative, l'Aran fa il punto sulla retribuzione di risultato
Il radicale cambiamento di impostazione alla prova di prassi consolidate non più in linea con il nuovo contratto
Nonostante siano trascorsi più di due anni dall'entrata in vigore del contratto 21 maggio 2018, ancora tanti enti locali sono alle prese con le corrette modalità di quantificazione ed erogazione della retribuzione di risultato ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa. Il radicale cambiamento di impostazione rispetto alla situazione precedente non riesce a scardinare prassi ormai consolidate che però non sono più in linea con quanto previsto dal nuovo contratto. Un ente, pertanto, si è rivolto all'Aran per avere qualche certezza in più. Con il parere CFL 109, l'Agenzia fa il punto della situazione.
Innanzitutto, va ricordato che non esiste più un valore minimo o massimo di retribuzione di risultato sulla singola posizione organizzativa. Questa era l'impostazione del passato, quando il calcolo veniva fatto sulla retribuzione di posizione e il premio poteva essere dal 10 al 25% di quella in godimento.
Oggi, invece, l'unica percentuale vincolante per le amministrazioni è l'importo complessivo del totale delle somme destinate alle posizioni organizzative che va destinato alla retribuzione di risultato. Il 15 %, previsto dal contratto non è quindi il valore minimo sulla singola posizione organizzativa, ma è il valore minimo da destinare all'istituto dell'intera somma a disposizione.
Un budget, quindi, sul quale le amministrazioni dovranno individuare i criteri per l'erogazione. Questi criteri, però, sono oggetto di contrattazione integrativa. Quindi, sparendo il meccanismo automatico - dal 10 al 15% della retribuzione di posizione - ci si ritrova con una somma complessiva senza regole predefinite sul riparto. Ogni ente, in contrattazione con i sindacati, dovrà fissare i nuovi meccanismi.
Nulla vieta, peraltro, di reintrodurre meccanismi simili a prima, ovvero parametrare ancora il premio sulla retribuzione di posizione, ma questo deve avvenire per scelta, non per azioni meccaniche. È pertanto inutile riportare in un contratto integrativo una disposizione che indichi «vengono destinate alla retribuzione di risultato somme non inferiori al 15% dell'intera somma a disposizione per l'istituto delle posizioni organizzative»; è invece necessario entrare nel dettaglio per individuare i veri criteri di riparto. Un po', peraltro, come accade anche quando le parti fissano le regole per erogare la performance dei dipendenti.
Un importante cambiamento di rotta, quindi, forse più semplice del previsto ma che si tende a ritenere complicato perché abituati a fare diversamente.