Ppp, le novità per il contratto di disponibilità
L'obiettivo è demandare all'autonomia delle parti (anche attraverso il supporto di contratti-tipo Anac) la specificazione di tutti gli aspetti volti alla realizzazione dell'operazione
Il partenariato pubblico-privato (Ppp) è uno strumento che da sempre affascina sia amministrazioni pubbliche che operatori privati in quanto è sganciato dalle logiche che regolano il tradizionale contratto d'appalto; basti solo pensare che, nell'ambito del Ppp, vige il principio di atipicità delle forme contrattuali. In forza di questo principio, le parti possono infatti creare schemi contrattuali che rispondano il più possibile alle esigenze specifiche del caso concreto per il raggiungimento con successo dell'interesse pubblico e privato.
Ciò nonostante, da quando ha fatto il suo debutto nell'ordinamento, il Ppp non ha mai avuto lo sviluppo che meritava; e ciò per svariate ragioni, quali la complessità delle procedure, l'instabilità del quadro normativo e forse, prima tra tutte, la diffidenza maturata dalle amministrazioni aggiudicatrici nei riguardi degli operatori privati.
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, per il Ppp potrebbe iniziare una nuova era; l'obiettivo della riforma, come si legge nella relazione di accompagnamento, è di rendere questo strumento più attrattivo non solo per le amministrazioni, ma anche per operatori economici e investitori istituzionali. In effetti, da un lato, è previsto che gli enti pubblici potranno sempre stimolare il mercato sollecitando i privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione anche di progetti già inclusi negli strumenti di programmazione; d'altro lato, si è voluto semplificare gli adempimenti della fase di presentazione delle proposte di Ppp e rendere più flessibili le procedure di affidamento dei contratti.
Passando al merito degli aspetti più rilevanti della riforma, l'intento di semplificare si percepisce già sul piano dell'individuazione degli elementi essenziali di un Ppp; questi riguardano tre profili:
1) l'instaurazione di un rapporto contrattuale di lungo periodo per il raggiungimento di un risultato di interesse pubblico attraverso la realizzazione e gestione del progetto da parte del privato;
2) la copertura del fabbisogno finanziario con risorse provenienti in maniera significativa dal partner privato;
3) l'allocazione del rischio operativo in capo al privato. In coerenza con il diritto europeo, è stato poi eliminato il limite del 49% rispetto al contributo che l'ente pubblico può riconoscere al privato per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione; l'eliminazione di un tetto sotto il profilo contrattuale appare, inoltre, più in linea con il principio di atipicità delle forme contrattuali.
Restano comunque fermi il divieto di concedere contributi pubblici che di fatto finiscono per trasformare il contratto di Ppp in un contratto di appalto e, sul piano contabile, i contenuti delle decisioni Eurostat.
In forza del medesimo principio viene dato maggiore risalto alla possibilità per gli operatori privati di presentare proposte di Ppp anche per contratti diversi dalle concessioni e risulta ridotto il contenuto necessario per qualificare un'istanza come proposta di Ppp.
Sotto quest'ultimo profilo, per incentivare la presentazione di proposte di Ppp, si è ritenuto opportuno non richiedere al proponente, già nella fase iniziale del procedimento, di presentare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori e le garanzie previste per la partecipazione alla gara. Questi elementi sono invece necessari nella successiva fase di gara per l'affidamento del contratto e dovranno essere presentati anche dal promotore che ha l'obbligo di partecipare alla gara.
Tra le forme contrattuali partenariali tipizzate, nel nuovo Codice è stato confermato anche il contratto di disponibilità, seppure con alcune novità.
Da una lettura complessiva delle norme di riferimento si riscontra, infatti, l'intenzione di demandare all'autonomia delle parti (anche attraverso il supporto di contratti-tipo che saranno redatti da Anac) la specificazione di tutti gli aspetti volti alla realizzazione dell'operazione, riservando alle norme il solo compito di individuare i tratti fondamentali di questo tipo contrattuale.
In particolare, la caratteristica principale consiste nella messa a disposizione in favore dell'ente pubblico, dietro il versamento di un canone, di un'opera destinata all'esercizio di un pubblico interesse. Per tutta la durata del contratto l'opera rimarrà di proprietà del privato che sarà tenuto a mantenerla per l'uso convenuto; saranno, pertanto, a carico del privato i rischi di costruzione e di disponibilità.Oltre al canone di disponibilità, consistente in un prezzo dovuto per la fruizione e il godimento dell'opera da parte dell'amministrativo, alla fine della durata del contratto può essere riconosciuto al privato il pagamento di un corrispettivo ulteriore, qualora il contratto preveda il trasferimento all'amministrazione della proprietà dell'opera. Rispetto alla fase di realizzazione dell'opera, le norme codicistiche, ancora una volta, demandano al contratto l'individuazione delle modalità per consentire all'ente pubblico di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare l'opera ultimata prima della sua consegna; anche questi aspetti, pertanto, vengono definiti nel contratto in relazione alle caratteristiche e alla destinazione dell'opera, potendo comunque presumersi che il potere di controllo da parte dell'amministrazione sarà più incisivo nel momento in cui l'operazione preveda il trasferimento della proprietà dell'opera.
Si tratta di novità che si auspica siano capaci di favorire lo sviluppo anche di questa forma di partenariato – poco utilizzata finora nella prassi – attraverso un maggiore coinvolgimento degli operatori privati nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico verso nuovi standard ambientali, di efficientamento energetico e di sicurezza e per una migliore organizzazione dei servizi di pubblico interesse.