Fisco e contabilità

Predissesto, nuova girandola di date: ecco che cosa cambia

Il Milleproroghe allunga a 150 giorni il termine per l'adozione della delibera di rimodulazione del piano

di Maria Nardo e Alessandro Giordano

Importanti novità arrivano sul fronte della rimodulazione del piano di riequilibrio per gli enti territoriali che hanno adottato lo strumento previsto dall'articolo 243-bis del Tuel prima della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 e nei confronti dei quali, a tutt'oggi, non si è ancora concluso l'iter di approvazione (o diniego).

Il testo originario del comma 992 e seguenti della legge di bilancio 2022 aveva previsto la facoltà di "rimodulare" il piano approvato, comunicando alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, alla sezione regionale territorialmente competente della Corte dei conti e, a seconda dei casi, alle Sezioni riunite, entro il 30 gennaio 2022, la volontà di procedere alla rimodulazione. Erano previsi 120 giorni a decorrere dalla data della comunicazione per riapprovare il documento in consiglio comunale (comma 994). La legge di conversione del decreto Milleproroghe ha integrato, modificando parzialmente, i commi 992 e 994 della legge di bilancio estendendo a 60 giorni il termine per la comunicazione e a 150 giorni - decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione - il termine per l'adozione della delibera consiliare di approvazione della rimodulazione del piano (termini che, nella formulazione originaria invece erano, rispettivamente, di 30 e 120 giorni).

L'innovazione più profonda introdotta dalla legge di conversione, che ha radicalmente modificato il tenore della norma di cui al comma 992, è comunque racchiusa nel seguente passaggio normativo: «possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, la facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio». La modifica rilevante, infatti, riguarda la possibilità di poter sia "rimodulare" che "riformulare" il piano, offrendo così la possibilità agli enti locali di andare a incidere profondamente sulla riscrittura del documento. A tal proposito, le sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione con sentenza n. 33/2020/EL (Sezioni riunite, sentenze n. 8/2018/EL; n. 2/2015/EL; n. 34/2014/EL; n. 10/2014/EL; Sezioni Autonomie, delibere n. 5/2018/INPR; n. 9/2017/QMIG; n. 13/2016/QMIG; n. 1/2016/QMIG; n. 22/2014/QMIG; n. 6/2014/QMIG; n. 22/2013/QMIG; n. 13/2013/QMIG; n. 8/2013/QMIG; n. 16/2012/INPR.) si sono espresse precisando che, con il termine riformulazione deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la rimodulazione consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso. Invero, quindi, la riformulazione apre un ventaglio di soluzioni agli enti che, a questo punto, sembrerebbe possano non solo rivedere modalità, i tempi e termini di ripiano della massa passiva bensì riformulare la stessa con una nuova quantificazione. Permangono, comunque, ancora dubbi circa la competenza del soggetto legittimato ad adottare la volontà di rimodulare/riformulare il documento.

La norma di conversione continua a prevedere la semplice "comunicazione", potendo intendersi per tale anche la manifestazione di volontà del rappresentante legale dell'ente; a riguardo, però, è importante ricordare che, nelle precedenti "edizioni" di norme volte a garantire rimodulazioni/riformulazioni del piano, l'impulso di tale scelta doveva ricadere nelle mani del consiglio comunale, unico organo legittimato a poter consentire tale facoltà. E invero, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/2018, tra le maglie dei passaggi giurisprudenziali, asserisce che «con la manifestazione di volontà di rimodulazione/riformulazione del piano espressa mediante la deliberazione consiliare, si avvia una nuova procedura che è cadenzata, con termini perentori, per lo svolgimento degli adempimenti e che richiede l'intervento della Corte dei conti nelle sue diverse articolazioni in fasi e momenti diversi del procedimento. L'intervenuta riformulazione/rimodulazione, infatti, consegue ad una facoltà che l'ente deve esercitare tempestivamente, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge che detta facoltà consente, e nella sussistenza dei presupposti anch'essi stabiliti dalla medesima legge». Già prima della scadenza del 30 gennaio alcuni enti locali nel dubbio avevano approvato in Consiglio la delibera avente a oggetto la volontà di rimodulare il piano con tanto di parere del collegio dei revisori. Continuerà quindi ad essere il Consiglio comunale la sede in cui si deciderà la riformulazione del documento utilizzando così anche la proroga concessa dal legislatore.

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