Fisco e contabilità

Preventivi 2022, così il Covid cambia il calcolo del Fondo crediti

Continua a risentire della pandemia il fondo crediti dubbia esigibilità del bilancio di previsione 2022/2024

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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Continua a risentire della pandemia il fondo crediti dubbia esigibilità del bilancio di previsione 2022/2024. A fronte di entrate di dubbia e difficile esazione, gli enti territoriali devono accantonare, nel bilancio di previsione, un Fondo crediti di dubbia esigibilità, che deve essere quantificato tenendo conto delle disposizioni a regime previste dai principi contabili e, in particolare, delle regole esposte nell'esempio 5 del principio applicato della contabilità finanziaria.

A causa della forte limitazione della pandemia sulla riscossione delle entrate degli enti, sono state introdotte deroghe per sterilizzare nel calcolo dell'Fcde gli eventi eccezionali del biennio 2020-2021. A partire dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono, infatti, calcolare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 delle entrate prendendo a riferimento, nella percentuale di riscossione del quinquennio precedente, i dati 2019 al posto di quelli del 2020 e del 2021. Applicando le norme emergenziali potranno, quindi, essere utilizzate le annualità 2017/2021, essendo dati ormai definitivi, secondo lo schema 2017+2018+2019+2019+2019.

Per determinare correttamente l'importo da stanziare nel programma 2 della missione 20, occorre ricordare che la capacità di riscossione del quinquennio precedente, facendo esclusivamente riferimento ad annualità "armonizzate" (successive al 1° gennaio 2015), può essere calcolata applicando il metodo della "media semplice", rapportando le riscossioni in conto competenza agli accertamenti.

Gli enti continueranno, inoltre, ad avvalersi della facoltà, come già chiarito da Arconet con la Faq n. 26, di sommare agli incassi in conto competenza anche quelli avvenuti nell'esercizio successivo (in conto residui), ma riferiti ad accertamenti dell'anno precedente (incassi anno n+1). Per poter usufruire di questa opportunità, dovranno, però, slittare le annualità considerate indietro di un anno, con la conseguenza che, per la determinazione dell'Fcde a bilancio 2022/2024, potranno utilizzare le annualità che vanno dal 2016 al 2020. In tal caso, per l'annualità 2019, questo metodo richiederebbe, dunque, di sommare agli incassi in conto competenza 2019 quelli in conto residui attivi 2019 avvenuti nel 2020. Considerato che la norma sull'utilizzo dei dati 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021 è generica e non fa alcuna distinzione rispetto ai diversi casi, si ritiene che, ogni qual volta sia necessario utilizzare dati di riscossione del 2020 e del 2021, gli stessi possano essere sostituiti con i medesimi dati del 2019. Pertanto, nella media quinquennale, sia gli incassi in conto residui 2019 avvenuti nel 2020 da sommare a quelli in conto competenza 2019, che gli incassi in conto residui 2020 avvenuti nel 2021, possono essere sostituiti con gli incassi avvenuti nel 2019 relativamente a residui attivi 2018.

Infine, tra le vigenti deroghe, approvate prima della pandemia, ricordiamo il comma 80 dell'articolo 1 della legge 160/2019, secondo il quale nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione degli incassi, in conto competenza e in conto residui, delle entrate oggetto della riforma della riscossione, gli enti locali possono, previo parere dell'organo di revisione, ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione, relativo alle medesime entrate, sulla base del rapporto che si prevede di realizzare, alla fine dell'esercizio di riferimento, tra gli incassi complessivi (in conto competenza e in conto residui) e gli accertamenti.

Non è, invece, più applicabile la deroga del comma 79 secondo la quale, nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti locali potevano variare il bilancio di previsione 2020-22 e 2021-23 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021, nella missione «Fondi e accantonamenti», ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante l'Fcde, nel caso in cui, nell'esercizio precedente a quello di riferimento, fossero stati rispettati gli indicatori sui tempi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

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