Prevenzione incendi, un anno in più per adeguare campeggi e villaggi turistici
L'emendamento al Dl Riaperture approvato in commissione alla Camera fissa il nuovo termine al 2021
È stato approvato, venerdì 28 maggio, in commissione Affari sociali della Camera, un emendamento al decreto Riaperture (Dl 52 del 2021) che propone la proroga di un anno del termine stabilito per la conclusione dell'adeguamento alle norme antincendio delle strutture ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici (con capacità superiore a 400 persone). Il differimento riguarda il secondo (e ultimo) termine che il decreto del ministero dell'Interno del 28 febbraio 2014 (modificato dal Dm 2 luglio 2019) ha stabilito nel definire un piano di adeguamento in due step per le strutture che risultavano esistenti alla sua entrata in vigore (avvenuta il 13 aprile 2014). Le due scadenze del programma di adeguamento per i campeggi e i villaggi turistici risultano agganciate alla data, (a sua volta più volte prorogata) entro cui le attività, per la prima volta assoggettate ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco per effetto del Dpr 151 del 2011, erano tenute a mettere in atto gli adempimenti prescritti dal nuovo regolamento. L'ultimo differimento è arrivato con la legge 19 del 2017 che ha fissato il termine per la presentazione della Scia delle «new entries» al 7 ottobre 2017. È a tale data che fa riferimento il piano di adeguamento in fasi delineato per le strutture ricettive all'aria aperta. Il primo termine, scaduto il 7 ottobre 2017, entro cui bisognava attuare un primo "pacchetto" di misure individuate nel Dm 28 febbraio 2014, non viene prorogato e restano fermi – viene specificato nell'emendamento – eventuali inadempimenti rispetto alle prescrizioni che andavano attuate entro tale data.
Viene proposto lo slittamento di un anno, invece, per il termine, scaduto il 7 ottobre 2020, entro il quale la "messa a norma" andava conclusa. Ora, per «fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19», la data per la conclusione dell'adeguamento alla normativa antincendio – stando all'emendamento approvato - sarà fissata al 7 ottobre 2021. Il differimento di un anno, se confermato al termine dell'iter di conversione del Dl 52 del 2021, varrà sia per le strutture che applicano il metodo tradizionale (indicato al titolo I del Dm del 2014) sia per quelle che optano per il metodo proporzionale, basato cioè sull'attribuzione all'attività ricettiva di uno scenario incidentale preconfigurato dalla normativa, cui si associano la categoria di rischio e misure di sicurezza a questa proporzionali (si tratta del metodo contenuto nel titolo II del Dm 28 febbraio 2014).