Progettazione

Prevenzione incendi, arriva la nuova regola per facciate e coperture di condomini, scuole e uffici

Il Comitato tecnico ha approvato definitivamente il nuovo testo per tutti gli edifici civili

di Mariagrazia Barletta

Una nuova regola tecnica per la sicurezza antincendio delle facciate e delle coperture di edifici civili, come i condomini, le strutture sanitarie, quelle commerciali, le scuole, gli alberghi, gli uffici, e che può costituire un utile riferimento per gli edifici industriali. Il Comitato centrale tecnico scientifico (Ccts) dei Vigili del Fuoco ha approvato in via definitiva, martedì 15 giugno, la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) destinata ad essere inserita nel Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). La norma è dedicata alle chiusure d'ambito, termine con il quale si indica la «frontiera esterna dell'edificio» che ricomprende anche le chiusure interrate se affaccianti su un volume d'aria e gli ambiti tra diversi edifici, come le intercapedini e i pozzi luce. Per la prima volta la sicurezza antincendio di facciate e coperture sarà regolata da una apposita regola tecnica, ossia da un decreto del ministero dell'Interno.

La norma si fonda su tre obiettivi cardine: limitare la probabilità che un incendio possa, attraverso le chiusure verticali e i tetti, propagarsi dal compartimento di primo innesco ad uno adiacente; impedire ad un fuoco di origine esterna di penetrare nell'edificio; garantire la sicurezza sia degli occupanti in fase di esodo che dei soccorritori, evitando che la caduta di elementi in facciata (anche in fiamme), causata dell'incendio, vada a compromettere l'operatività dei soccorsi e a costituire una minaccia per l'incolumità delle persone. Attualmente, infatti, la sicurezza antincendio delle facciate è oggetto di una guida tecnica del 2013, ossia un documento volontario di applicazione (si tratta della guida allegata alla lettera circolare 5043 del 2013 della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica). Il passaggio da un guida tecnica volontaria ad un decreto del Viminale costituisce una prima importante innovazione rispetto all'attenzione che si esige dai progettisti sul tema della sicurezza antincendio degli involucri di edifici civili.

Campo di applicazione ed entrata in vigore
Con l'entrata in vigore della nuova regola tecnica sulle chiusure d'ambito decadrà automaticamente la guida tecnica sulla sicurezza antincendio del 2013 (circolare 5043/2013), dunque la Rtv costituirà l'unico riferimento per la progettazione antincendio delle facciate negli edifici civili. Ovviamente, bisogna considerare anche il campo di applicazione del Codice stesso che, al momento, ad esempio, non contempla gli edifici di civile abitazione, ma l'approvazione della nuova norma sulle chiusure d'ambito dovrebbe sbloccare l'invio a Bruxelles dello schema di Rtv sui condomini (approvato in Ccts a febbraio 2020, ma mai notificato alla Commissione europea). Con l'entrata in vigore della Rtv sui condomini, il campo di applicazione del Codice si allargherà anche agli edifici di civile abitazione soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. A tal proposito, va ricordato che il Dm 25 gennaio 2019 (con il quale è stato integrato il Dm 246 del 1987 sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione), sia in caso di nuova costruzione sia per i lavori di rifacimento incidenti su almeno il 50% della superficie complessiva delle facciate dell'edificio, obbliga a mettere in atto una progettazione efficace nel ridurre, entro una soglia accettabile, il rischio di propagazione dell'incendio attraverso elementi di facciata. Con l'archiviazione della guida tecnica del 2013, in caso di nuove edificazioni e di rifacimento di oltre il 50% della superficie delle facciate di condomìni, si farà riferimento alla nuova norma sulle chiusure d'ambito. Quest'ultima sarà inviata alla Commissione europea per adempiere agli obblighi di informazione e poi, in assenza di osservazioni da parte degli Stati membri, potrà (trascorsi tre mesi dalla notifica) intraprendere il percorso verso la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale».

Applicazione anche al di sotto dei 12 metri e alle coperture
Rispetto alla guida tecnica del 2013, la Rtv allarga le sue disposizioni anche agli edifici con quote dei piani al di sotto dei 12 metri e alle coperture. Inoltre, l'entità delle misure da attuare viene fatta derivare non solo dall'altezza dell'edificio e dal carico di incendio specifico, ma anche dall'eventuale presenza di piani interrati, dall'affollamento complessivo (superata la soglia dei 300 occupanti gli adempimenti diventano più importanti) e dalla presenza eventuale di compartimenti con presenza di occupanti riceventi cure mediche. Per gli edifici con quote dei piani comprese tra -1 e 12 metri, in caso di affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e ad esclusione di edifici in cui vi siano attività ospedaliere o Rsa, la norma non richiede requisiti di resistenza e reazione al fuoco per le facciate e le coperture. Dunque, avendo presenti gli obiettivi primari di sicurezza sanciti dalla Rtv (limitare la propagazione del fuoco di origine interna ed esterna e scongiurare il rischio di caduta di parti della facciata in caso di incendio), saranno prevalentemente i progettisti a valutare le misure da attuare.

Attenzione, dunque, perché indipendentemente dal numero di piani fuori terra, la presenza anche di un solo piano interrato, potrebbe innescare precise prescrizioni per la resistenza e la reazione al fuoco dell'intero involucro. Non appena, infatti, si esce dal range che va da -1 a 12 metri, la norma richiede precisi standard per facciate e coperture, con l'obbligo di prevedere le cosiddette fasce di separazione e specifici requisiti di reazione al fuoco anche per gli isolanti termici. Più precisamente, se il dislivello tra la superficie calpestabile dell'unico o ultimo piano interrato (o seminterrato) ed il piano (generalmente quello stradale) in cui avviene prevalentemente l'esodo e da cui accedono i soccorritori supera (in valore assoluto) il metro, allora, anche se l'edificio ha un solo piano fuori terra, scattano precise prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco degli involucri. Indipendentemente dal numero dei piani (interrati e fuori terra) e analogamente a quanto prevede la guida tecnica del 2013 (e conformemente al capitolo S2 relativamente alle soluzioni conformi al livello di prestazione III), la Rtv non richiede requisiti di resistenza al fuoco in assenza di compartimenti con carico di incendio specifico superiore a 200 MJ/mq (tale soglia è intesa al netto del contributo dato dagli isolanti eventualmente presenti in facciata). Nessun requisito anche in presenza di un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione dell'intera attività.

Reazione al fuoco dei "cappotti"
Al di fuori dell'intervallo meno 1 - 12 metri e superati i 300 occupanti, scattano alcuni adempimenti (superabili attraverso soluzioni alternative) relativi ai requisiti di reazione al fuoco di isolanti termici, di sistemi di isolamento esterno in Kit, guarnizioni e sigillanti con superficie oltre la soglia del 10% dell'intera superficie lorda della chiusura d'ambito e di componenti, ad esclusione di quelli in vetro, che occupino più del 40% dell'involucro, copertura compresa.

Fasce di separazione
In corrispondenza delle proiezioni di compartimentazioni orizzontali e verticali, le chiusure d'ambito devono avere delle fasce di separazione, ossia alcune porzioni di facciata o di copertura devono essere costituite da materiali classificati per reazione al fuoco e da elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata. Per le facciate occorre prevedere fasce costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco E 30 ef o, se portanti, RE 30 ef (il suffisso ef indica che la classificazione è resa nei confronti dell'esposizione al fuoco esterno). Riguardo alla classificazione, bisogna prestare attenzione anche al verso di esposizione al fuoco, ossia l'elemento sottoposto a prova deve rispettare i requisiti dell'incendio proveniente dall'esterno. Quanto alla reazione al fuoco, le fasce di separazione devono inoltre essere realizzate con materiali del gruppo Gm1. Sia per la propagazione verticale che per quella verticale va considerato lo sviluppo delle fasce che, analogamente a quanto prevede la guida tecnica del 2013, deve essere di almeno un metro. Per le coperture, le fasce di separazione devono avere resistenza al fuoco di classe Broof oppure di classe EI 30. Per le facciate ventilate, sono ovviamente previste misure ad hoc in quanto le intercapedini costituiscono un elemento "sensibile" rispetto alla propagazione dell'incendio. Le intercapedini, in corrispondenza di ogni piano, vanno interrotte con setti di compartimentazione (E 30 o E60, a seconda dei casi).

Ulteriori protezioni
Va prestata attenzione anche alla presenza di eventuali materiali combustibili in quantità significative all'esterno dell'edificio. La presenza di veicoli parcheggiati o di contenitori di rifiuti può indurre a dover circoscrivere parti della facciata da proteggere da eventuali inneschi esterni. Lo stesso vale per le coperture, dove le porzioni al di sotto di eventuali impianti per la produzione o trasformazione dell'energia, come il fotovoltaico o impianti di condizionamento o di produzione del calore, devono avere precise caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco e devono essere delimitate da fasce di separazione delle medesime caratteristiche. Con la presenza di tali impianti in copertura, è richiesta resistenza al fuoco di classe Broof oppure di classe EI 30. Una prescrizione molto più severa rispetto a quanto le linee guida sul fotovoltaico e i relativi chiarimenti del 2012 raccomandano. Questi ultimi documenti, infatti, ritengono accettabili tetti classificati Froof se i pannelli fotovoltaici sono di classe 1 o equivalente di reazione al fuoco. Sempre relativamente agli impianti, va prestata attenzione anche alle canne fumarie. Queste devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d'incendio.

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