Prevenzione incendi, il Dl Covid congela tutte le scadenze
Proroga della validità per le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio
Impatta anche sull'antincendio l'ulteriore proroga della validità degli atti amministrativi in scadenza, inserita dal Senato nel Dl Covid (Dl 125 del 2020). Il nuovo articolo 3-bis aggiunto a Palazzo Madama, che allunga ancora la validità di attestati, certificati, permessi e concessioni, modificando l'articolo 103 del Dl «Cura Italia», "congela" anche le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio a cui sono sottoposte, ogni cinque anni (in alcuni casi dieci) le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Il Dl è vicino alla conversione in legge: nella mattina di venerdì 20 novembre si è svolta in Aula la discussione sulle linee generali del provvedimento che deve diventare legge entro il 6 dicembre.
Per effetto della modifica all'articolo 103 del «Cura Italia» contenuta nell'articolo 3-bis, tutte le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (attualmente fissata al 31 gennaio 2021), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla chiusura dello stato di emergenza (se si prende come riferimento la data del 31 gennaio 2021 i 90 giorni terminano il 1° maggio 2021). Il Dl «Cura Italia» - va ricordato - ha differito la validità degli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. Con la modifica prevista dal nuovo articolo 3-bis (che dunque sarà operativa con l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl Covid) la data del 31 luglio 2020 viene sostituita con un «rinvio mobile», che cioè si aggancia alla data di conclusione dello stato di emergenza nazionale. Data che potrà essere ulteriormente prorogata.
TITOLI EDILIZI, PERMESSI E SCIA (ANCHE SCADUTI) PROROGATI FINO ALLA FINE DELL'EMERGENZA COVID
L'articolo 3-bis aggiunge inoltre che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in cui rientrano anche gli attestati di rinnovo periodico della conformità antincendio, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 125 del 2020, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e la loro efficacia è protratta fino al novantesimo giorno successivo alla conclusione dello stato di emergenza. L'ulteriore differimento impatta anche sui termini fissati per ottemperare agli obblighi formativi per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli appositi elenchi del Viminale. Proroga che però non vale per tutti ma solo per i professionisti per i quali il quinquennio di riferimento per il raggiungimento delle 40 ore di formazione risulta scaduto dal 31 gennaio 2020 o scadrà entro il 31 gennaio 2021.
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