Progettazione

Prevenzione incendi nei luoghi di intrattenimento, guida alle norme «flessibili» in vigore dal 1 gennaio

Il comandante Claudio Giacalone spiega come tradurre in pratica le regole che, rispetto al passato, hanno un perimetro più ampio e richiedono al progettista un diverso approccio

di Mariagrazia Barletta

Una norma flessibile, «con minori vincoli rispetto alla precedente e per questo più stimolante» ma, soprattutto, che «va incontro al cambiamento in corso, consentendo nuove soluzioni progettuali per la sicurezza antincendio ed anche la promiscuità tra locali di pubblico spettacolo ed altre attività nello stesso edificio, senza ridurre il livello di sicurezza per gli utenti». Presenta così, in estrema sintesi, la regola tecnica di prevenzione incendi sulle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, Claudio Giacalone, comandante dei Vigili del Fuoco di Como e tra i massimi esperti italiani sulla sicurezza dei grandi eventi che, intervistato, chiarisce alcuni aspetti della nuova disposizione normativa. L'ingegnere è stato, tra l'altro, componente della speciale Commissione di vigilanza integrata Expo per la valutazione della sicurezza dei padiglioni espositivi di Expo Milano 2015 ed è tra i membri del gruppo di lavoro che ha elaborato la nuova regola tecnica verticale sui locali di pubblico spettacolo (Dm 22 novembre 2022), inserita nel Codice di prevenzione incendi e in vigore dal 1° gennaio 2023.

Codice e nuova Rtv obbligatori per sale giochi, agenzie di scommesse e arene per concerti
La nuova norma sulle attività di spettacolo e di intrattenimento ha un campo di applicazione più ampio rispetto all'omologa normativa antincendio del 1996 (Dm 19 agosto 1996), includendo anche - fa notare il comandante dei Vigili del Fuoco - le arene per i concerti, le sale giochi, le agenzie di scommesse e le sale bingo. «La Rtv 15 – spiega – include tutte le attività di intrattenimento e di spettacolo regolamentate dal Regio decreto 773 del 18 giugno 1931, ossia dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». «Ad esempio – continua l'ingegnere – le arene per i concerti non erano contemplate nel decreto (Dm 19 agosto 1996, nda) oggi superato. Probabilmente non erano incluse perché hanno avuto maggiore diffusione negli ultimi anni. Si tratta di arene al chiuso dove si tengono concerti, completamente libere da arredi: non vi sono sedie, ma vi è solamente un palco su cui si esibisce l'artista e la gente assiste in piedi alla performance. Il Dm 19 agosto 1996 non specificava alcuna densità di affollamento caratteristica per questi locali e mancava quindi un riferimento. Nella valutazione dei progetti antincendio si faceva ricorso ad una densità di due persone al metro quadrato prevista però dalla norma solamente per i concerti che si tenevano analogamente all'interno degli impianti sportivi, quindi in maniera occasionale». «Soprattutto – aggiunge –, la nuova regola tecnica comprende le sale giochi, le agenzie di scommesse e le sale bingo che erano espressamente al di fuori del campo di applicazione del decreto previgente. Le abbiamo incluse nella nuova Rtv perché si tratta anche in questo caso, come nel settore dello spettacolo puro, di attività per le quali è necessaria la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi del Tulps». Per queste attività, new entries per così dire, l'applicazione del Codice e della nuova Rtv – conferma il comandante – è obbligatoria. Per le altre attività di intrattenimento e di spettacolo, già comprese nel campo di applicazione del decreto 19 agosto 1996, vi è la possibilità di utilizzare il Codice di prevenzione incendi o, in alternativa, la norma di sicurezza antincendio del 1996.

Con le nuove norme possibile la promiscuità funzionale
«Prima i locali di pubblico spettacolo – spiega ancora Claudio Giacalone - erano sostanzialmente delle strutture completamente separate e autonome, tranne casi specifici, rispetto a tutto il complesso edilizio in cui erano inserite perché il sistema di vie d'uscita era assolutamente indipendente, quindi se si inseriva un cinema, un teatro o una sala convegni all'interno di un edificio in cui erano presenti altre attività, le scale e le uscite del locale di spettacolo dovevano essere distinte da tutte le altre, assolutamente indipendenti, ed il locale doveva essere completamente separato rispetto alle altre parti dell'edificio senza possibilità di comunicazioni. Non era quindi possibile alcuna commistione con altre attività presenti nell'edificio o, addirittura, non era consentita la convivenza nello stesso edificio di un locale di spettacolo, ad esempio, con un archivio di oltre 5.000 kg di materiale cartaceo. Oggi il mondo sta cambiando e le attività promiscue sono sempre più diffuse, sia di tipo civile che artigianale o industriale. Non a caso nel 2011 abbiamo inserito nel regolamento di prevenzione incendi del D.P.R. 151 l'attività n. 73 che regolamenta gli edifici ad uso promiscuo, che presentano una varietà di destinazioni d'uso anche a diversa ragione sociale. A Milano, ad esempio, negli ultimi anni sono stati realizzati molti grattacieli e oggi non possiamo più immaginare che un edificio sia completamente adibito ad abitazioni, o solo ad uffici o solo destinato alla funzione alberghiera, ma possiamo anche valutare una convivenza – nel rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio – fra attività a destinazione diversa. Posso quindi immaginare che in un grattacielo di 30 piani ci siano al piano terra il cinema, al quinto la sala giochi e all'ultimo piano una bellissima sala convegni con vista panoramica sulla città, perché no. Oggi tutto questo è consentito dal nuovo Codice ed è realizzabile una maggiore protezione delle persone o della proprietà dai rischi di incendio mediante, ad esempio, le scale e i compartimenti a prova di fumo, mediante un'importante dotazione impiantistica di protezione attiva ed un'appropriata gestione della sicurezza antincendio, perché si tratta soprattutto di far condividere a diversi datori di lavoro una gestione comune della sicurezza antincendio. È dunque consentita la promiscuità in un fabbricato tra locali di pubblico spettacolo e altre attività, ad esempio, nella gestione delle vie di esodo o la progettazione dell'esodo dal fabbricato per fasi, che prima non era ammessa. Quindi oggi spostiamo addirittura verso l'alto o verso il basso locali particolari che prima era impensabile realizzare ad una certa quota».

Filtri e compartimenti a prova di fumo con sistemi di pressione differenziale
Vi è poi un'altra importante novità, tutta a favore della sicurezza, fa notare sempre l'ingegnere. Inserita nel Codice di prevenzione incendi, la nuova regola tecnica prevede la possibilità di realizzare compartimenti a prova di fumo tramite l'impiego un sistema di pressione differenziale. «Una volta – prosegue Giacalone – si realizzavano i filtri a prova di fumo prelevando l'aria dall'esterno, per mettere il filtro in pressione, direttamente dalla copertura o dalla facciata mediante canalizzazioni. Oggi questa soluzione è causa di molte perplessità: in caso di incendio della facciata, l'impianto aspirerà i fumi e gli altri prodotti di combustione all'interno di un ambiente che dovrebbe invece essere un luogo sicuro per le persone. Oggi la Rtv 15 consente di applicare il Codice anche ai locali di spettacolo e di intrattenimento e quindi è possibile mettere in pressione le scale mediante dispositivi di pressione differenziale conformi alla norma Uni En 12101-6 che rendono la scala a prova di fumo e quindi più sicura. Il prelievo dell'aria, in questi casi, avviene da luoghi sicuri. Questi sistemi di protezione attiva sono in grado di regolare in maniera intelligente la pressione interna ad un locale quando si verificano determinate condizioni, ad esempio la caduta di pressione quando si apre una porta». «Quindi una norma stimolante e meno vincolante, che ci permette di tener conto di nuove esigenze e di adottare nuove soluzioni per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza», sottolinea il comandante.

Quando un'attività di pubblico spettacolo è da considerarsi temporanea
Il Dm 22 novembre 2022 può essere applicato alle attività di spettacolo e di intrattenimento, a carattere pubblico, che si svolgono al chiuso o all'aperto, ed anche alle manifestazioni di carattere temporaneo. Il Codice di prevenzione incendi non riporta una definizione di "carattere temporaneo" e, al momento, non esiste un provvedimento normativo in campo antincendio che, in riferimento alle attività di spettacolo, definisca in termini temporali la durata di un evento affinché un'attività o una manifestazione sia classificabile come temporanea. «La questione – spiega il comandante – è di natura prettamente amministrativa, nel senso che le attività di spettacolo, oltre agli adempimenti di prevenzione incendi, sono soggette all'acquisizione di una licenza di polizia che è rilasciata dal sindaco ai sensi dell'articolo 68 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica, per le strutture fisse, e dell'art. 69 per le manifestazioni temporanee. È abbastanza chiaro il significato del termine temporaneo riferito al campo dello spettacolo, perché si tratta di eventi di durata limitata nel tempo, che potrebbero essere un circo che staziona in città per un tempo determinato o un concerto musicale occasionale che si tiene all'interno di uno stadio di calcio, quindi all'interno di un edificio normalmente destinato ad un'altra funzione – la pratica sportiva del calcio – e che per una sola sera, quindi in via temporanea, vede mutata la sua destinazione d'uso per l'effettuazione dello spettacolo musicale. In questi eventi, oltre alle tribune, anche il campo di calcio, normalmente destinato agli atleti, viene occupato dal pubblico per assistere alle esibizioni e quindi è necessaria, anche per il parterre, una valutazione delle condizioni di sicurezza. La temporaneità è quindi legata al tipo di licenza che viene rilasciata dal Comune che può decidere, se l'attività si protrae nel tempo, la necessità di far acquisire una licenza definitiva. È il caso, ad esempio, di un teatro tenda che, superando le iniziali previsioni, rimane in attività sul territorio comunale per anni. Dunque, la temporaneità è un concetto legato ad un adempimento amministrativo che non riguarda i Vigili del Fuoco». «Avendo fatto parte del gruppo di lavoro che ha elaborato il regolamento di prevenzione incendi nel 2011 – prosegue – abbiamo espressamente previsto nel Dpr 151 l'esclusione dal punto 65 proprio di quelle attività temporanee di spettacolo che hanno una durata limitata nel tempo, e che spesso vengono realizzate in tempi brevi non compatibili con quelli richiesti per le pratiche antincendio. In questi casi entrano in gioco solamente le valutazioni della Commissione di vigilanza, di cui fanno parte anche i Vigili del fuoco, che valutano la manifestazione anche per gli aspetti di sicurezza antincendio, senza tutti gli adempimenti del Dpr 151». È allo studio una modifica al regolamento di prevenzione incendi per definire l'"attività temporanea" che sarà valida solamente ai fini dell'attivazione o meno dei procedimenti di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e che fa salve le competenze dei sindaci nel rilascio delle licenze temporanee.

La Rtv non si applica ai luoghi non delimitati
La nuova regola tecnica non si applica ai luoghi non delimitati. Ed allora, cosa differenzia un luogo delimitato da uno che non lo è? A spiegarlo è sempre Claudio Giacalone, iniziando con un esempio: «L'organizzatore di un importante evento di spettacolo in piazza Duomo a Milano ha la necessità di applicare la regola tecnica verticale sullo spettacolo; in questo caso le valutazioni di sicurezza antincendio saranno possibili solamente se viene effettuato il controllo numerico degli ingressi e quindi se vi è la certezza della capienza di pubblico nello spazio all'aperto. Quindi l'organizzatore dello spettacolo avrà l'onere di contare i partecipanti e soprattutto di fermare l'ingresso degli avventori una volta raggiunta la capienza autorizzata, altrimenti sarebbe vanificata ogni misura di sicurezza a fronte di un numero di spettatori superiore alla capienza prevista o addirittura imprecisata nel caso di accesso completamente libero».

«Vuol dire, ad esempio - prosegue Giacalone - che le uscite di emergenza individuate per quell'area saranno sufficienti solo se sarà rispettata la capienza di pubblico prevista. La condizione che può consentire quindi la sicurezza del pubblico è l'organizzazione di un luogo delimitato, su cui è necessario mantenere il totale controllo, a garanzia del mantenimento delle misure predisposte da parte di chi organizza lo spettacolo e da parte degli enti competenti. Un'altra faccenda è, invece, la persona che, sempre in piazza Duomo, intrattiene i passanti suonando la chitarra. L'afflusso di pubblico che ci si aspetta in questo caso non è tale da prevedere una delimitazione e di conseguenza non si è in presenza di un'attività di spettacolo e non si applica il decreto. Ma poi tutto dipende anche dalla folla che si crea naturalmente quando, ad esempio, a suonare la chitarra è un artista famoso, allora bisogna stare attenti perché il richiamo di pubblico potrebbe essere importante per un concerto improvvisato, che bisogna evitare per i rischi di un luogo sovraffollato senza alcuna organizzazione».

Il Codice applicabile anche ai concerti che si tengono in impianti sportivi
Il Codice non ha una regola verticale per gli impianti sportivi, omologa dell'attuale Dm 18 marzo 1996, ma, nonostante ciò – assicura Giacalone – è possibile applicare il Codice e la nuova Rtv anche agli spettacoli occasionali, come i concerti, che si tengono all'interno degli impianti sportivi, come gli stadi. «Quando si applica il Codice di prevenzione incendi – spiega - bisogna applicarlo in tutte le sue parti. Poiché l'impianto sportivo è realizzato sulla base di una sua norma di riferimento, ne consegue che, nel caso di un concerto, bisognerà riverificare totalmente l'impianto sportivo con la Rtv 15, sia per il parterre che per la parte stabile, ossia le tribune. Mi aspetto che un impianto sportivo all'aperto possa essere rispondente con serenità anche alla nuova regola tecnica sullo spettacolo».

Attenzione al contesto negli eventi in piazza
Per i luoghi occasionalmente dedicati ad attività di pubblico spettacolo, come le piazze, la nuova Rtv impone al progettista di considerare il rischio determinato da eventuali aspetti di contesto, come: le interferenze con le attività limitrofe, l'arredo urbano che può ostacolare il deflusso del pubblico, le delimitazioni e le barriere alla libera circolazione, nonché i punti di somministrazione del cibo e delle bevande, da tenere in considerazione specie per l'utilizzo di bombole di gas per le cucine o per la distribuzione di bevande in bottiglie di vetro. «Il contesto è importante, bisogna indagarlo a 360 gradi anche per aspetti apparentemente non attinenti alla prevenzione incendi», sottolinea il comandante dei Vigili del Fuoco. «Facendo tesoro della mia lunga esperienza a Milano, ricordo l'organizzazione dei concerti in piazza Duomo dove uno dei timori, e alcune volte è successo, era che la gente si arrampicasse sul ponteggio che era installato per la ristrutturazione della facciata dell'edificio lato Galleria Vittorio Emanuele. Ci si preoccupa – prosegue - degli affollamenti, delle uscite, dei percorsi, delle transenne, della distribuzione delle sedie, ma non può essere sottovalutato tutto quello che c'è attorno. Bisogna fare quindi attenzione ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri dello spettacolo».

Gestione della folla e sovraffollamento localizzato nei grandi eventi
Nell'organizzazione dei grandi eventi non possono essere trascurati i concetti di gestione della folla (crowd management) e di sovraffollamento localizzato (crowd crush). «Immaginiamo che – spiega sempre Claudio Giacalone - venga organizzato un concerto allo stadio di San Siro, dove la capienza massima normalmente autorizzata è di diecimila spettatori sul campo di gioco, oltre ad altre 50mila presenze sulle tribune. La capienza massima di 10mila persone sul parterre è una limitazione dovuta all'ampiezza delle uscite esistenti dal campo di gioco perché il dimensionamento sulla base del parametro di due persone al metro quadrato comporterebbe una capienza maggiore. Questi 10mila spettatori come si disporranno sul parterre dello Stadio? Saranno uniformemente distribuiti? Assolutamente no: lo studio dei comportamenti evidenzia che la gente si avvicina e si accalca maggiormente nella zona verso il palco, dove è possibile raggiungere densità di affollamento addirittura di nove o dieci persone al metro quadrato, mentre nel punto più lontano dal palco non staziona nessuno».

«È però noto – prosegue - che quando la densità supera 3,5-4 persone al metro quadro non si è più in grado di muoversi autonomamente ed il movimento è legato esclusivamente agli spostamenti massivi della folla: chi è in prossimità del palco è maggiormente sottoposto alla spinta del pubblico e non è in grado di allontanarsi dalla propria postazione fino alla fine del concerto. Il rischio maggiore è che le persone che stanno più indietro iniziano a spingere per avvicinarsi ai propri beniamini e che l'aumento della pressione da parte del pubblico sia tale che la gente comincia a stare male perché non riesce più a respirare correttamente. È ciò che è successo nel 2022 alla festa di Halloween a Seul dove il sovraffollamento ha causato più di 150 vittime da crowdcrush: le persone che erano davanti non hanno retto alla pressione e alla spinta di quelle che stavano dietro».

«È necessario quindi – raccomanda ancora Giacalone - valutare anche gli affollamenti localizzati soprattutto quando abbiamo capienze importanti, ossia nei grandi eventi. Se poi qualcuno getta anche un petardo tra la folla, inizia un movimento incontrollato di persone che si propaga come un'onda e che può essere estremamente pericoloso. Esiste un rimedio? Certamente. La creazione di un "pit" realizzato mediante una recinzione trasversale con transenne antipanico permette di suddividere il campo in due o più settori in modo da favorire una maggiore uniformità nella distribuzione del pubblico e di ridurre la pressione della folla. Spesso basta una semplice barriera antipanico continua collocata a metà campo per ridurre notevolmente la spinta della folla», conclude il comandante.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©