Urbanistica

Prevenzione incendi nelle scuole comunali, la Cassazione traccia i confini della responsabilità dei sindaci

Sempre obbligatorio - anche in caso di proroga - presentare la Scia antincendio

di Mariagrazia Barletta

Le proroghe che hanno concesso più tempo alle scuole per conformarsi alle norme antincendio non esentano dalla presentazione della Scia al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Significa che, anche se la proroga non ha esaurito i suoi effetti, è da considerare comunque fuori norma la scuola che non ha presentato la Scia antincendio. È quanto si evince da una recente sentenza della Corte di Cassazione (la numero 29575 del 2021, pubblicata il 28 luglio) che condanna un ex sindaco della provincia di Taranto (cessato dalla carica nel 2016), confermando la pena di 800 euro di ammenda per aver «omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola media statale comunale». Come si legge nella pronuncia, le procedure di prevenzione incendi non risultavano perfezionate al 2018, vale a dire dopo cinque anni dall'accertamento del reato. La scuola era stata dunque oggetto di una verifica ispettiva dei Vigili del Fuoco e - da quanto afferma la difesa - alla data dell'accertamento i termini per l'adeguamento antincendio risultavano prorogati e non ancora scaduti. La sentenza tra l'altro è anche interessante per i chiarimenti (e le conferme) che riguardano la responsabilità dei sindaci in riferimento alla sicurezza antincendio delle scuole comunali.

La deroga è indipendente dalla Scia
Secondo i giudici, i differimenti in materia antincendio non interferiscono in alcun modo sull'obbligo di presentazione della Scia previsto per le scuole con più di 100 persone presenti, che resta intatto così come sancito dal regolamento del 2011 (Dpr 151). I rinvii - secondo la Cassazione - non impattano sull'obbligo di presentazione della Scia perché la proroga e la Segnalazione certificata da presentare al Comando provinciale hanno due diverse finalità: la prima riguarda l'obbligo di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio e la realizzazione dei relativi interventi; la seconda ha come obiettivo quello di consentire ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti controlli. Secondo i giudici, difatti, le proroghe riguardano «l'obbligo di adeguare gli edifici scolastici alla normativa di prevenzione incendi, effettuando gli interventi d'uopo necessari, non già l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi - adempimento da effettuarsi a mezzo di presentazione di una Scia, ai sensi dell'art. Dpr 1 agosto 2011, n. 151, corredata della documentazione prevista dal decreto ministeriale da tale disposizione richiamato - posto che la finalità dell'adempimento è quella di consentire all'organo di vigilanza di effettuare i necessari controlli».

Va ricordato che il certificato di prevenzione incendi, con il Dpr 151 del 2011, resta in vita solo per le attività a maggior rischio (classificate in categoria C) e non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma solo il risultato di un controllo effettuato sull'attività. Al di là della doverosa precisazione, sembrerebbe che il principio espresso dalla Cassazione vada a togliere forze a quel potere, finora attribuito alle proroghe antincendio, che consentiva ai responsabili delle attività di effettuare gli interventi di adeguamento in un lasso di tempo più ampio (alcune volte anche infinito). Secondo la normativa, infatti, alla Scia va allegata l'asseverazione del tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di sicurezza antincendio, accompagnata dalle certificazioni e dichiarazioni che servono a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa antincendio. In sintesi. per definizione, la Scia attesta la conformità di ogni elemento della scuola alla normativa antincendio vigente. Presentare la Scia significa avere un'attività conforme alle norme antincendio. Ecco perché il principio che si legge nella sentenza toglierebbe alle deroghe ogni potere di rinvio dei termini di adeguamento.

Le responsabilità dei sindaci
La sentenza è anche molto interessante per i chiarimenti che riguardano le responsabilità dei sindaci in materia di sicurezza antincendio. Per le scuole comunali, ribadisce la Cassazione, il responsabile per l'adempimento degli obblighi di prevenzione incendi è il legale rappresentante dell'ente proprietario dell'istituto, ossia il sindaco. E, anche in presenza di una valida delega delle funzioni ad un dirigente o ad un funzionario, il primo cittadino resta titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica.

Quando e come si applica il Dlgs 81 del 2008
L'obbligo per i titolari delle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco di attivare le procedure di prevenzione incendi non riguarda direttamente o esclusivamente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma investe un ambito più ampio che è quello della tutela della pubblica incolumità. Nonostante ciò, per individuare il responsabile degli obblighi di prevenzione incendi, nel caso di enti pubblici, bisogna comunque far riferimento al Dlgs 81 del 2008 e in particolare alle disposizioni che permettono di individuare il soggetto responsabile della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella pubblica amministrazione il datore di lavoro è il dirigente o il funzionario con autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa. Il funzionario, senza qualifica dirigenziale, deve però anche essere preposto a un ufficio dotato di autonomia gestionale. Conformemente a tali criteri, l'individuazione del dirigente o del funzionario deve essere fatta dall'organo di vertice dell'amministrazione, se invece viene omessa, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice dell'ente, che, nel caso del Comune, è il sindaco.

Nel caso esaminato nella pronuncia «non risulta che il disbrigo delle pratiche relative alla prevenzione incendi per gli immobili di proprietà comunale fosse connesso a servizi delegati a personale dirigenziale, né vi era alcuna specifica e valida delega a dirigenti o funzionari comunali». Anche nell'ambito della prevenzione incendi, per conferire una delega di funzioni che sia valida, bisogna far riferimento al «testo unico» sulla Sicurezza. «La disciplina della delega di funzioni prevista dall'art. 16 del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, sebbene espressamente dettata per la materia della sicurezza del lavoro, si estende anche alla delega conferita in altri settori», si legge nella pronuncia. Dunque, come già precisato in numerose altre sentenze della Cassazione, l'atto di delega per essere efficace deve essere «espresso, inequivoco e certo» e deve investire «persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, compresi anche i relativi poteri di spesa». Nell'ambito della sicurezza antincendio delle scuole comunali, tutto ciò si applica anche al sindaco. Tra l'altro, nel caso in esame, si legge sempre nella sentenza, la pratica di prevenzione incendi del plesso scolastico, a cinque anni dall'accertamento del reato, ossia al 2018 non risultava ancora perfezionata in quanto sarebbero stati necessari interventi strutturali per la cui realizzazione il Comune non aveva stanziato i fondi.

Anche se la delega è corretta, il sindaco resta responsabile dell'incolumità pubblica
In mancanza di una valida delega, il responsabile degli adempimenti di prevenzione incendi gravanti sulla proprietà degli edifici scolastici, è il sindaco e, in ogni caso, trattandosi di una materia che riguarda la pubblica incolumità, il sindaco è comunque responsabile per le procedure antincendio anche in presenza di funzioni correttamente delegate. Questo perché, secondo il Tuel (articoli 50 e 54) il sindaco «rimane titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull'operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonché del potere sostitutivo nelle situazioni contingibili e urgenti».

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