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Privacy, ok del Garante al «no» del Comune sulla richiesta di accesso agli scritti di un concorso pubblico

É possibile che il candidato venga indentificato a posteriori tramite la conoscenza o la comparazione della grafia

di Manuela Sodini

É corretto il rifiuto da parte di un Comune all'accesso civico generalizzato sulla richiesta della copia degli elaborati scritti di un concorso pubblico. Questa la sintesi che emerge dal parere reso dal Garante della Privacy a cui si è rivolto il Responsabile anticorruzione e trasparenza per il parere previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto 33/2013, in ordine al provvedimento di diniego parziale a un'istanza di accesso civico.

Dall'istruttoria è emerso che la richiesta di accesso civico generalizzato aveva a oggetto gli elaborati manoscritti della prima e seconda prova scritta, redatti dai primi tre classificati, che hanno superato la prova orale per il concorso indetto dal Comune per un posto di Comandante di Polizia locale.

L'amministrazione a fronte della richiesta ha trasmesso al soggetto istante il link dove rinvenire online la copia delle domande della prova orale, rifiutando l'ostensione degli elaborati scritti, richiamando in proposito motivi legati alla protezione dei dati personali dei candidati e alla protezione delle relative opere di carattere intellettuale. Nel provvedimento di diniego è stato evidenziato che: i compiti scritti non possono essere del tutto anonimizzati, in quanto non si può escludere a posteriori l'identificabilità del candidato tramite la conoscenza e la comparabilità della grafia; il soggetto istante non possedeva alcun interesse qualificato che potesse giustificare l'ostensione, non essendo un candidato al concorso; e «la prova scritta del concorso in parola, avendo carattere teorico-pratico, si può configurare come una prova psico-attitudinale e quindi i relativi elaborati sono da considerare non ostensibili» con la normativa dell'accesso civico generalizzato.

Il soggetto istante ha presentato una richiesta di riesame al Responsabile anticorruzione e trasparenza del Comune, insistendo nella propria richiesta di accesso civico.

Il Garante, nell'esaminare la questione, ha richiamato anche la posizione espressa dalla Corte di Giustizia Ue e ha rappresentato che il contenuto delle risposte fornite da un candidato in una prova concorsuale riflette il livello di conoscenza e competenza in un dato settore, i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e spirito critico, emergendo anche aspetti di carattere personale legati alla cultura, alle capacità di espressione, al carattere della persona, che sono valutabili nella selezione.

Pertanto, il Garante ritiene che il comune abbia correttamente rifiutato l'accesso civico generalizzato alla copia degli elaborati scritti del concorso pubblico; in quanto l'ostensione dei documenti, stante la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti negli elaborati scritti a un concorso pubblico, nonché considerato l'amplificato regime di pubblicità che contraddistingue l'accesso civico, dove i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli», sono suscettibili di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, causando un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale.

Il Garante non ritiene neppure possibile accordare un accesso civico parziale, fornendo la copia degli elaborati scritti priva del nominativo del candidato e della relativa valutazione; essendo tutt'altro che remota la possibilità che il candidato venga indentificato a posteriori tramite la conoscenza o la comparazione della grafia.

Stante il carattere rilevante della questione, il Garante conclude richiamando la possibilità da parte dei partecipanti al concorso, che hanno dimostrato di possedere un interesse qualificato, di accedere alla documentazione mediante richiesta in base alla legge 241/1990; infatti l'accesso documentale operando su presupposti differenti consente un accesso più in profondità rispetto all'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità, ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni.

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