Fisco e contabilità

Salvaguardia degli equilibri, sulla data decide il regolamento di contabilità

Variazione di assestamento, salvaguardia degli equilibri per gli anni 2020/22 e Documento unico di programmazione 2021/23: Comuni e Province si interrogano su come operare dopo le modifiche del calendario post Covid-19

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Variazione di assestamento, salvaguardia degli equilibri per gli anni 2020/22 e Documento unico di programmazione 2021/23: Comuni e Province si interrogano su come operare dopo le modifiche del calendario post Covid-19.

Gli enti che hanno deliberato il bilancio di previsione 2020/22 hanno infatti tempo fino al 30 settembre per approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, dopo il rinvio operato dal disegno di legge di conversione del Dl 34/2020 (articolo 106, comma 3-bis) che entrerà in vigore con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entro il 18 luglio). La proroga si è resa necessaria al fine di contabilizzare correttamente le assegnazioni del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'articolo 106 del Dl34/2020, anche alla luce delle maggiori informazioni disponibili sul gettito perso.

Il rinvio del termine del 31 luglio non modifica comunque l'eventuale ulteriore scadenza prevista dal regolamento di contabilità dell'ente locale (articolo 193, secondo comma, del Tuel), che resta dunque da rispettare.

Resta invece fissata al 31 luglio la variazione di assestamento generale, mediante la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa (articolo 175, ottavo comma del Tuel). In quella sede, come in ogni variazione di bilancio, l'ente è tuttavia tenuto ad attestare il mantenimento degli equilibri finanziari per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti con particolare riferimento alla competenza e alla cassa (primo comma dell'articolo 193 del Tuel).

Nel contesto emergenziale in cui ci si trova a operare, il legislatore ha scelto di dare più tempo alla salvaguardia, anche perché in caso di inadempimento il testo unico prevede la stessa sanzione della mancata approvazione del bilancio (avvio procedure scioglimento consiglio). Ferma restando la possibilità di variare il bilancio di previsione per applicare avanzo, inserire contributi e tener conto delle nuove esigenze, l'eventuale assestamento dovrà assicurare il perdurare dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri finanziari. Resta in ogni caso confermata la possibilità di apportare variazioni al bilancio di previsione fino al 30 novembre, come disciplinato dal terzo comma dell'articolo 175 del Tuel.

Pur con molte incognite, occorre poi avviare la fase programmatoria per il triennio 2021/23. Con il rinvio della scadenza per la presentazione del Documento Unico di Programmazione al 30 settembre (articolo 106, sesto comma del Dl 18/2020) si accorciano i tempi per definire le linee strategico-operative del prossimo triennio, almeno per gli enti che, nonostante la proroga al 31 gennaio 2021 (in arrivo con la conversione del Dl 34/2020), intendono approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2020 al fine di evitare l'esercizio provvisorio 2021. Sotto la lente anche la programmazione degli investimenti, da adottare nel rispetto dei principio di competenza finanziaria potenziata e di esigibilità della spesa, tenendo conto delle novità del Decreto Semplificazioni.

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