Personale

Pubblico impiego, la Cassazione «blinda» la parità di trattamento economico tra tempo determinato e indeterminato

A parità di condizioni l'anzianità dei lavoratori a tempo deve comportare la stessa la progressione economica

di Pietro Verna

Il personale della scuola assunto a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento retributivo del personale assunto a tempo indeterminato, a prescindere da qualsiasi altra disposizione normativa o contrattuale. Lo impone la clausola 4 di non discriminazione prevista dall'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/Ce ( « i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10219/2020, che ha respinto il ricorso proposto dal ministero dell'Istruzione, università e ricerca (Miur) contro la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in applicazione di questa clausola, aveva accolto la richiesta di alcuni docenti assunti con contratti a tempo determinato di beneficiare degli aumenti retributivi conseguenti all'anzianità maturata, in misura pari a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato.

La decisione
Dinanzi alla Cassazione il Miur aveva richiamato la normativa in tema di rapporti di lavoro in ambito scolastico (articoli 485, 489 e 526 del Dlgs 297/1994; articoli 6 e 10 del Dlgs 368/2011; articolo 9, comma 18, del decreto legge 70/2011; articolo 4 della legge 124/1999 ; articoli 77, 79 e 106 del Ccnl del 29 novembre 2007 e articoli 36 e 45 del Dlgs 165/2001) per sostenere che il ricorso al contratto a tempo determinato «risponde a esigenze oggettive e temporanee e, pertanto, in assenza della necessaria continuità del rapporto, non può essere valorizzata a fini retributivi l'anzianità di servizio». Argomentazioni che non hanno colto nel segno.

La Cassazione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato «impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato […] sicché vanno disapplicate le disposizioni [contrattuali] che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato» ( Cassazione sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016 ).

Orientamento che il Supremo collegio ha ribadito in numerose pronunce (sentenze nn. 30573, 20918, 19270 del 2019 e nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018) sulla base di quanto stabilito dalla Corte di giustizia Ue, la quale ha da tempo affermato che:
• la clausola 4 dell'accordo quadro « ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione […], disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno» (sentenze C-286/06, C-307/2005 e C-177/10);
• i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili (sentenze C 307/05, C 268/06, C 444/09 e C 456/09);
• non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata soltanto « da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate» (sentenze C 302/2011, 305/2011 e C 339/2011).
La Cassazione si è pronunciata anche sul termine di prescrizione della domanda del lavoratore a tempo determinato che rivendichi lo stesso trattamento economico riservato al lavoratore assunto a tempo indeterminato. Lo ha fatto motu proprio, ossia secondo l'articolo 363 (Principio di diritto nell'interesse della legge ) del codice di procedura civile, stabilendo che: «Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'articolo 2948, nn. 4 e 5, del codice civile, che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da quel momento».

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