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Quesiti alla Corte dei conti dalle Unioni solo se la funzione è stata conferita

Organo legittimato a inoltrare le richieste per le Unioni è il presidente

di Elena Masini e Alberto Scheda

Le unioni potranno inoltrare quesiti alla Corte dei conti solo se la funzione è stata conferita. Di conseguenza i Comuni non sono legittimati a formulare richieste di parere su servizi e funzioni che sono stati attribuiti all'unione di comuni a cui gli stessi aderiscono. Queste le importanti decisioni prese dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna nella deliberazione n. 51/2021 che ha declinato le modalità di presentazione dei quesiti delle Unioni in conseguenza della delibera della Sezione Autonomie n. 1/2021 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 15 gennaio). Una delibera che si candida a costituire un punto di riferimento anche per le altre sezioni regionali di controllo.

Il tema della competenza a presentare un quesito alla Corte dei conti (articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003) nasce dalla recente delibera della Sezione autonomie che, ribaltando i precedenti orientamenti, ha stabilito che anche le Unioni di comuni sono legittimate a ricorrere all'attività consultiva della Corte «limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa». Nasce quindi l'esigenza, risolta dalla sezione regionale dell'Emilia Romagna che aveva posto inizialmente la questione, di declinare nel dettaglio gli ambiti per cui una Unione o un Comune aderente possano presentare pareri. A seguito del principio stabilito dalla Sezione Autonomie in base al quale le Unioni di comuni rappresentano «proiezioni dei singoli enti partecipanti finalizzate all'esercizio congiunto di funzioni di competenza dei comuni, cui si applicano i principi previsti per l'ordinamento di tali enti… anche per quanto riguarda la possibilità di accedere alla Corte dei conti in funzione consultiva», rimaneva da chiarire chi poteva presentare quesiti su un determinato tema contabile: l'Unione o il Comune? Vi sono infatti varie tipologie di Unioni, le cosiddette obbligatorie (quelle costituite da enti con meno di 5.000 abitanti secondo l'articolo 14, comma 28, del Dl 78/2010) o Unioni "volontarie" (costituite in base all'articolo 32 del Tuel). Ciò ha dato origine «a un panorama alquanto composito e frammentario. Possono pertanto verificarsi casi in cui alcune funzioni non vengano svolte nella forma associata prevista dalla legge o casi in cui siano costituite unioni nelle quali le funzioni fondamentali sono conferite solo da alcuni comuni ma non da altri che le trattengono continuando a svolgerle a livello comunale».

Occorre quindi distinguere le possibilità per Unione e Comune di interpellare la Corte per la funzione consultiva in materia contabile:
- per le funzioni (fondamentali e non fondamentali) e per i servizi conferiti alle unioni cosidette obbligatorie o all'Unione costituita su base volontaria o ancora per le funzioni o i servizi trattenuti dal singolo Comune aderente all'unione, la legittimazione alla richiesta di parere è riconoscibile:
1) in capo all'unione che alleghi e dimostri che la funzione o il servizio oggetto di parere le sono propri e cioè le sono stati conferiti dai Comuni aderenti;
2) in capo al Comune dell'Unione, che alleghi e dimostri, nella richiesta di parere, di svolgere a livello comunale e non associato la funzione o il servizio oggetto della richiesta di parere.

Viceversa, la legittimazione sarebbe carente:
1) in capo all'unione in caso di parere da questa richiesto per una funzione o un servizio non propri, in quanto trattenuti da un singolo Comune aderente all'Unione;
2) in capo al singolo Comune appartenente a un'Unione in ordine a una funzione o a un servizio a questa conferiti e dei quali il Comune si è spogliato.

Attenzione, dunque, perché d'ora in poi, nel caso in cui un Comune appartenga a una Unione, nel presentare un quesito dovrà essere specificato nel testo stesso «se la stessa attenga a questioni riguardanti funzioni o servizi conferiti all'unione o trattenuti dal comune aderente alla stessa». Pur vertendo tutti su argomenti di natura contabile, una grande parte di questi riguarda, ad esempio, il tema del personale e del salario accessorio. In tali casi occorrerà verificare preliminarmente se in base allo statuto o alle convenzioni in essere la gestione del personale sia sta conferita o meno all'Unione. Allo stesso modo su altre materie possibili su cui potranno vertere i quesiti come l'urbanistica o i servizi sociali o altri servizi bisognerà verificare l'effettivo trasferimento in capo all'unione. Solo se la funzione è stata trasferita l'Unione è legittimata a formulare quesiti e, d'altro canto, i comuni spogliati della prerogativa di avanzare autonome richieste.

Utile la precisazione per cui l'organo legittimato a inoltrare le richieste per le Unioni è il presidente. Si è infatti assistito in questi anni a vari casi di pareri sottoscritti da sindaci per conto dell'Unione, pareri a firma di tutti i sindaci eccetera. Non ultimo, la Corte rimarca l'importanza di presentare quesiti tramite il Consiglio delle Autonomie locali in base all'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003 «L'intermediazione del CAL rappresenta una buona prassi e pertanto una modalità auspicabile nelle richieste di parere formulate alla Sezione di controllo da parte dagli enti (comprese le unioni), anche ai fini dell'implementazione delle forme di collaborazione che il CAL, quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della Regione e di consultazione e coordinamento fra queste».

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