Rendiconto, conto giudiziale e Unioni di comuni: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Riapprovazione rendiconto
Non si rinvengono nell’ordinamento elementi ostativi alla rettifica di specifici allegati del rendiconto, in presenza di meri errori materiali, quali la mancata corrispondenza tra il fondo di cassa al 31.12.2022 riportato nell’allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l’importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere (che si sarebbe verificato per effetto di una disfunzione del gestionale in uso), riverberantesi su una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione 2022, rispetto alla sua effettiva consistenza. L’Ente potrà dunque, mediante opportuna delibera dell’organo consiliare, procedere senza indugio alla rettifica dell’allegato previsto dall’articolo 11, comma 4, lettera a) del Dlgs 118/2011, concernente il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e rappresentando l’esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile.
Sezione regionale di controllo del Veneto – Parere n. 1/2024
Sottoscrizione conto giudiziale
È convinzione di questa Corte che il “visto” sul conto giudiziale non possa essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato. Ne deriva che, qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’ente locale) la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità (“parifica”) va intestata al Segretario Comunale – in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli articoli 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del Dlgs 267/2000 – o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex articolo 50 del Dlgs 267/2000), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall’ente locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia.
Sezione giurisdizionale regionale del Lazio – Sentenza n. 2/2024
Rapporti unione/comuni
Diventa necessario ed essenziale impostare un sistema efficiente e il più possibile trasparente di regolazione dei rapporti finanziari tra Unione e Comuni aderenti, a garanzia della tenuta nel tempo dell’ente Unione, ma anche per scongiurare tensioni nei rapporti politico istituzionale tra enti determinate da un persistente deficit di trasparenza nei rispettivi rapporti finanziari. Proprio per garantire l’osservanza del principio secondo cui «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici, debbono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo», la riconciliazione ha la funzione di adempiere a ciò. Consequenzialmente, la mancata riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci integra, all’evidenza, una violazione di detti principi, attraverso l’iscrizione in bilancio di poste prive della necessaria attendibilità e oggettività. La necessaria riconciliazione delle poste di entrata e uscita tra Comune e Unione rappresenta pertanto un indefettibile strumento di verifica degli equilibri di bilancio, nei termini di specularità e simmetria che l’ordinamento richiede.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna – Deliberazione n. 212/2023